Criteri tabellari on/off e divieto di integrazione della lex specialis (TAR Campania n. 5439 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, nell’interpretazione della lex specialis trovano applicazione i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole si leggono le une per mezzo delle altre e non può essere integrato il bando con significati non rintracciabili nella sua espressione testuale. Ove il disciplinare qualifichi un sub-criterio come tabellare e ne fissi l’attribuzione automatica in ragione della presenza o assenza dell’elemento offerto, la commissione non può commisurare il punteggio alla qualità e quantità dei prodotti, riducendolo proporzionalmente rispetto al concorrente che ne ha offerti di più. Una simile operazione introduce profili discrezionali che la legge di gara ha espressamente escluso e integra illegittimamente le regole di gara, in violazione dei principi di parità di trattamento e affidamento. Il vizio è rilevabile anche d’ufficio nella parte in cui esso avvantaggi un concorrente diverso dal ricorrente, purché la relativa censura sia stata ritualmente introdotta con ricorso incidentale condizionato.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella graduatoria della procedura aperta indetta dalla centrale unica di committenza per conto del comune per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, impugna l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, oltre agli atti di gara e alle nomine della commissione. Dopo la proposizione di una prima determina comunale di recepimento e di una successiva determina di rettifica e integrazione, la ricorrente deposita due distinte serie di motivi aggiunti e una istanza incidentale di accesso, accolta con ordinanza istruttoria.
La controinteressata, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, dolendosi dell’attribuzione di 8 punti in luogo di 11 per il sub-criterio D dell’offerta tecnica, relativo alla fornitura di prodotti biologici. La questione centrale investe la qualificazione di quel sub-criterio come tabellare o discrezionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la determina di aggiudicazione della centrale unica è stata recepita e poi sostituita dalla determina comunale di rettifica e integrazione: è esclusivamente rispetto a quest’ultima che permane l’interesse alla coltivazione del gravame.
Nel merito, il giudice richiama l’orientamento secondo cui l’interpretazione della legge di gara segue i criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con preferenza per l’espressione letterale delle previsioni e divieto di integrazione. Il disciplinare qualifica espressamente come tabellari i punteggi fissi e predefiniti, attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta dell’elemento richiesto, e prevede per il sub-criterio D un punto per ciascun prodotto al 100% biologico, sino a un massimo di 11.
La commissione, invece, ha commisurato il punteggio alla qualità e quantità dei prodotti, attribuendo il massimo al concorrente che ne aveva offerti di più e riducendo proporzionalmente gli altri. Tale modus operandi integra illegittimamente la lex specialis con significati dalla stessa esclusi e introduce profili discrezionali non consentiti. Avendo la ricorrente offerto 14 prodotti biologici e la controinteressata 19, a entrambe spettava il massimo di 11 punti.
Ne segue l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato e dei primi motivi aggiunti nei limiti della mera rimodulazione del punteggio del sub-criterio D. Restano invece respinte la domanda di subentro nell’aggiudicazione e quella subordinata di annullamento della gara: la correzione dei punteggi non determina il sopravanzamento in graduatoria della ricorrente. È respinta anche la censura sull’incompetenza dei commissari, poiché la competenza richiesta dall’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 va riferita ad aree tematiche omogenee e valutata sulla commissione nel suo complesso.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, il Collegio esclude l’automatismo “un certificato, un punto” per il sub-criterio F, non previsto dal disciplinare, e ritiene inammissibili le censure sui sub-criteri discrezionali A, C, E e 2.C, perché sollecitano un sindacato sostitutorio del giudice amministrativo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole