Piscina pertinenziale in zona agricola e autotutela sulla SCIA (TAR Emilia-Romagna n. 44 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di realizzare una piscina pertinenziale in zona agricola, posto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, giustifica l’esercizio dell’autotutela comunale sulla SCIA quando il provvedimento interviene a breve distanza dalla presentazione e i lavori non sono iniziati. In tale ipotesi non sussiste un interesse privato meritevole di comparazione con quello pubblico alla tutela del corretto assetto del territorio. Il divieto di piano ha natura autoapplicativa e produce immediatamente la restrizione dello ius aedificandi, senza necessitare dell’aggiornamento e della trasmissione degli elaborati previsti dalla legge regionale, che condizionano la sola attuazione delle previsioni che richiedono ulteriori atti. La qualificazione dell’opera come bio-lago o come piscina è nominalistica, rilevando la destinazione funzionale ludico-ricreativa del manufatto.
Il Fatto
La società ricorrente acquista un immobile residenziale con ampia area pertinenziale, nella quale esiste un piccolo invaso a scopo irriguo. Presenta una SCIA per la realizzazione di un ulteriore bacino acquifero, qualificato come bio-lago con funzione ornamentale e ricreativa a servizio dell’abitazione, alimentato dall’acqua del lago esistente mediante pompaggio e filtrazione.
Il Comune di Castelvetro dichiara inefficace la SCIA ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, riqualificando l’opera come piscina pertinenziale in contrasto con gli artt. 72, 73 e 74 delle NTA del PRG. La società impugna la determina e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno ex art. 30 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio inverte l’ordine delle censure e verifica anzitutto la natura del manufatto. Dagli elaborati progettuali emerge che il nuovo bacino sorge in posizione sopraelevata rispetto all’invaso esistente, resta fisicamente separato e, secondo i rendering, è destinato alla balneazione grazie ai sistemi di purificazione. La qualificazione come bio-lago è quindi ridotta a questione nominalistica: l’opera svolge le funzioni di una piscina pertinenziale e contrasta con la disciplina urbanistica dell’area.
Tale contrasto è sufficiente a fondare l’autotutela. Il provvedimento interviene entro quattro mesi dalla presentazione della SCIA, quando i lavori non erano iniziati e l’opera non era realizzata: manca perciò un interesse privato da comparare con quello pubblico. Il Collegio valorizza inoltre l’escamotage linguistico posto in essere per aggirare il divieto, confermato dai contatti preliminari tra i tecnici, dai quali risulta l’assenza di qualsiasi affidamento incolpevole.
Quanto alla Variante al PRG, è fondata l’eccezione di inammissibilità per mancata evocazione in giudizio della Provincia di Modena. Il piano e le sue varianti costituiscono atto complesso diseguale, cui concorre la volontà dell’ente sovraordinato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 1346/2016), sicché la Provincia è contraddittore necessario anche rispetto alla domanda di declaratoria di inefficacia (cfr. TAR Campania, Sez. VII, n. 6906/2021).
Nel merito, la censura di inefficacia delle NTA per violazione dell’art. 15, comma 3, L.R. Emilia Romagna n. 47/1978 è infondata. Il Comune ha aggiornato gli elaborati e li ha pubblicati, ma non è provata la trasmissione del testo coordinato alla Provincia. La disposizione, tuttavia, qualifica la mancata trasmissione come condizione impeditiva dell’attuazione delle previsioni, non dell’efficacia della Variante: la regola vale per le previsioni che richiedono attuazione, non per i divieti, che sono autoapplicativi e operano immediatamente. Il conflitto tra NTA è risolto dal criterio cronologico.
Respinto il ricorso, cade anche la domanda risarcitoria, mancando l’illegittimità dell’agire amministrativo (cfr. TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 1635/2022). Le spese sono compensate, restando a carico della ricorrente il contributo unificato.
Nota della Redazione
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