Obbligo di pubblicizzazione dell’istanza per impianti di telefonia e violazione sostanziale (Cons. Stato n. 4914 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo, posto dall’art. 44, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche nel testo ratione temporis vigente, di pubblicizzare l’istanza di rilascio del titolo abilitativo per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni integra un vizio di carattere sostanziale e non meramente formale. Tale obbligo risponde alla ratio di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Non è pertanto invocabile l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, che presuppone la natura vincolata del provvedimento e la palese identità del contenuto dispositivo: il potere esercitato in materia, anche quando si esprime in forma tacita, non è meramente vincolato, residuando spazi di discrezionalità, se non altro di tipo tecnico. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso avverso l’impianto è sufficiente la vicinitas e la prospettazione di una possibile nocività, restando l’accertamento della lesione questione di merito.
Il Fatto
Alcuni residenti nelle vicinanze del sito individuato per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni impugnavano davanti al TAR Campania il titolo tacito formatosi sull’istanza presentata dalla società operatrice ai sensi degli artt. 43 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche. Deducavano la violazione dell’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza, il contrasto con la convenzione di Aarhus e la lesione del principio di precauzione, rappresentando la presenza nelle abitazioni di minori in condizioni di salute delicate.
Il TAR, disattese le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse, accoglieva il ricorso ritenendo fondata e assorbente la violazione dell’art. 44, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche. La società proponeva appello, contestando nel merito la sussistenza delle condizioni dell’azione e l’operatività della sanatoria prevista dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il Comune interessato prospettava una possibile improcedibilità del gravame per effetto delle modifiche normative sopravvenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità: la contestazione delle statuizioni impugnate si ricava con chiarezza dalla complessiva narrativa del gravame. Passa poi al primo motivo, con cui si assumeva il difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti, non bastando la sola vicinitas in assenza di un concreto vulnus. Il motivo è infondato. Il giudice di prime cure aveva scrutinato i profili, ritenendo documentalmente comprovata la vicinitas e sussistente l’interesse ad agire.
La Sezione richiama il principio, già affermato con la sentenza n. 3064 del 13 maggio 2024, secondo cui la verifica dell’interesse va condotta sugli elementi desumibili dal ricorso, prescindendo dall’accertamento effettivo della lesione: basta che il ricorrente prospetti una possibile nocività per l’ambiente circostante, mentre attiene al merito accertare se la stessa sussista in concreto (nello stesso senso la sentenza n. 3573 del 19 aprile 2024).
Quanto al secondo motivo, concernente l’assenza di utilità ricavabile dall’accoglimento, il Collegio lo ritiene infondato: la mancata pubblicizzazione non integra un vizio formale, ma la violazione di un obbligo di legge di carattere sostanziale. L’appellante non ha inoltre allegato un esito vincolato dell’attività amministrativa, non avendo dato seguito all’ordine istruttorio impartito in primo grado.
Il nucleo della decisione è nel quarto motivo, esaminato congiuntamente al terzo perché omogeneo. La Sezione ribadisce che la ratio dell’obbligo di pubblicità risiede nell’esigenza di sensibilizzare la popolazione e di consentire la partecipazione al processo decisionale (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8436 del 20 settembre 2023). Avuto riguardo alla sensibilità degli interessi intercettati dagli impianti, alla violazione va riconosciuto carattere sostanziale, non emendabile tramite l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché il potere esercitato non è meramente vincolato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8557 del 4 novembre 2025).
Il Collegio dichiara irrilevante il precedente di segno opposto richiamato dall’appellante (n. 2955 del 14 aprile 2026), reso su fattispecie regolata dal testo novellato dall’art. 27 della legge n. 182/2025, che esclude l’annullabilità per la mancata pubblicizzazione: nel caso in esame trova invece applicazione la norma nel testo vigente al momento della pretesa formazione del titolo tacito. Il terzo motivo, sull’asserita genericità dell’impugnazione del parere dell’organismo competente, è infondato, avendo i ricorrenti sviluppato specifiche censure. L’appello è respinto; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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