Annullamento d’ufficio del titolo per silenzio assenso: necessaria la motivazione sull’interesse pubblico (Cons. Stato n. 4913 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di un titolo autorizzatorio formatosi per silenzio assenso non può fondarsi sul solo accertamento dell’illegittimità dell’atto. Ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990 l’amministrazione deve dare puntuale conto, in motivazione, di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo e ponderare l’interesse del destinatario e dei controinteressati. L’interesse pubblico non è autoevidente per la sola preminenza dei beni tutelati dalla norma violate, tanto meno quando la disciplina locale non vieti in modo assoluto l’installazione. È illegittima la previsione regolamentare che imponga in via generale all’operatore, a pena di rigetto, una perizia asseverata sull’inidoneità di tutti i siti preferenziali, costituendo onere procedimentale eccedente rispetto agli adempimenti dell’all. 13 d.lgs. n. 259/2003. Resta però legittima la richiesta, in sede procedimentale e su un sito specifico, della documentazione tecnica necessaria a comprovare le esigenze di copertura, che l’operatore è tenuto a fornire.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base ai sensi degli artt. 43 e ss. d.lgs. n. 259/2003. Il Comune ha sollecitato la valutazione di un sito alternativo di proprietà comunale; la società ha risposto che il sito non era idoneo a soddisfare i requisiti di copertura e che non era possibile la coibicazione per saturazione dei limiti emissivi delle strutture esistenti. Formatosi il titolo per silenzio assenso, l’amministrazione ha avviato il procedimento di autotutela, ha annullato il titolo per violazione dell’art. 2 del regolamento comunale — omessa produzione di una perizia asseverata sull’impossibilità di localizzazione alternativa — e ha ordinato la demolizione dell’impianto.
La società ha impugnato i provvedimenti e il regolamento. Il TAR Marche ha respinto il motivo sul regolamento, ma ha accolto le censure sull’autotutela e sull’onere documentale. Il Comune ha appellato la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo dell’appellante denunciava contraddittorietà: il TAR non aveva annullato il regolamento, ma aveva caducato gli atti applicativi. Il Collegio lo ritiene infondato. Dalla motivazione e dal dispositivo, che accoglie il ricorso nei sensi precisati in motivazione, emerge che il primo giudice ha ritenuto illegittimo anche l’art. 2 del regolamento, nella parte in cui pretende documenti ulteriori rispetto a quelli dell’all. 13 d.lgs. n. 259/2003. L’illegittimità degli atti applicativi ne deriva.
Il secondo motivo è respinto nel merito. L’art. 21 nonies l. n. 241/1990 esige, oltre all’illegittimità dell’atto, un interesse pubblico attuale e concreto, come ribadito dalla giurisprudenza anche in materia (Cons. Stato, sez. VI, n. 515 del 2026; Cons. Stato, sez. VI, n. 744 del 2025). Nella specie l’amministrazione si è limitata a richiamare i profili di illegittimità, senza alcun riferimento a ragioni concrete — lesività della collocazione rispetto a luoghi sensibili, emissioni dannose per la popolazione — e senza considerare l’interesse della società al mantenimento del titolo, connesso all’interesse generale a una rete idonea. L’interesse pubblico non è autoevidente: lo stesso regolamento non vieta in assoluto l’installazione nell’area prescelta, ma la consente sub condicione.
Il terzo motivo è solo parzialmente fondato. È illegittimo l’onere generalizzato e indifferenziato di comprovare con perizia l’inidoneità di tutti i siti preferenziali: esso contrasta con il principio di semplificazione e non aggravamento e con la disciplina di settore (Cons. Stato, sez. VI, n. 1586 del 2026). Tuttavia, in attuazione dei principi di buona fede e leale cooperazione ex art. 1 l. n. 241/1990, il Comune aveva indicato uno specifico sito preferenziale e la società si è limitata ad affermarne l’inidoneità senza supporto tecnico. Tale prova, riguardando le esigenze di copertura, può essere fornita solo dall’operatore (Cons. Stato, sez. VI, n. 8894 del 2022) e non è surrogabile da relazioni di parte prodotte nel giudizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 3400 del 2026; Cons. Stato, sez. VI, n. 3909 del 2026). Ciò non comporta però riforma: difetta comunque la motivazione sull’interesse pubblico, donde l’illegittimità dei provvedimenti. L’appello è respinto con diversa motivazione e conferma della sentenza.
Nota della Redazione
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