Screening di VIA e obbligo di motivazione rafforzata sui pareri contrastanti (Cons. Stato n. 4907 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, la decisione di sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale deve essere motivata in modo puntuale e circostanziato con riferimento ai criteri dell’allegato V alla parte seconda del codice dell’ambiente. Il mero richiamo a tali criteri e l’adesione acritica al parere del servizio che invoca la sottoposizione non integrano l’obbligo motivazionale, quando sia stato acquisito un parere tecnico di segno opposto che abbia curato l’istruttoria e rimesso espressamente la decisione all’autorità competente su specifici profili. Il favor legislativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non legittima interessi tiranni, ma impone alla pubblica amministrazione di bilanciare gli interessi contrapposti nell’esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo.

Il Fatto

Una società ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto solare fotovoltaico da realizzare in zona agricola, corredata da un piano agronomico per l’utilizzo a scopi agricoli dell’area, e contestualmente istanza di autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003.

Nel corso dello screening l’A.R.P.A.M. ha concluso l’istruttoria tecnica ritenendo che il progetto non potesse determinare impatti negativi significativi, rimettendo però all’autorità competente la decisione definitiva sul consumo di suolo agricolo. L’A.R.S.A.R.P. ha invece espresso parere contrario, invocando la sottoposizione a VIA. La Regione ha disposto l’assoggettamento richiamando la sola nota dell’A.R.S.A.R.P. Il TAR Molise ha accolto il ricorso annullando gli atti. La Regione e l’Agenzia hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina dello screening di VIA e ne sottolinea la funzione preliminare: l’amministrazione deve sottoporre il progetto a valutazione solo ove ravvisi una significatività negativa dell’incidenza ambientale. Il comma 8 dell’art. 19 impone di specificare i motivi principali della richiesta di VIA in relazione ai criteri dell’allegato V. Tale dovere discende anche dal principio generale di motivazione di cui all’art. 3 della l. n. 241/1990.

La Corte non condivide l’affermazione del primo giudice sul carattere definitivo del parere dell’A.R.P.A.M.: nel testo lo stesso parere aveva rimesso all’autorità competente la decisione sul consumo di suolo agricolo, ribadendo la necessità di acquisire i pareri dei servizi regionali preposti. Il provvedimento resta tuttavia illegittimo, perché la Regione ha attribuito rilievo preminente all’A.R.S.A.R.P. senza considerare le valutazioni di segno opposto.

Il mero richiamo ai criteri dell’allegato V non integra l’adempimento motivazionale, tenuto conto del favor legislativo per gli impianti da fonti rinnovabili. La Sezione ribadisce che la sede procedimentale non può diventare strumento per introdurre limiti astratti, recependo delibere regionali che superano i limiti dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6434 del 2025). L’amministrazione deve valutare tutte le circostanze del caso e bilanciare gli opposti interessi.

Il provvedimento è dunque viziato per difetto di motivazione: la formula di rinvio alla premessa e ai pareri allegati non chiarisce le ragioni della scelta. In sede di riedizione del potere la Regione dovrà dare conto delle ragioni dell’assoggettamento con puntuale riferimento ai criteri dell’allegato V (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6728 del 2025).

Quanto al bilanciamento, la Corte respinge la tesi delle appellanti: la VIA non è mera verifica tecnica, ma giudizio sintetico globale di comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica, con valutazione delle alternative e dell’opzione zero. L’appello è respinto e la sentenza confermata con diversa motivazione, con compensazione integrale delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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