Rimozione rifiuti in alveo demaniale a carico del Consorzio di bonifica (Cons. Stato n. 235 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Consorzio di bonifica, al quale la legge regionale affida in via esclusiva la manutenzione dell’alveo demaniale, è titolare di un dovere di cura che comprende la sorveglianza sull’area e la rimozione dei rifiuti ivi abbandonati. La carente manutenzione dell’alveo integra di per sé la colpa richiesta dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 per l’ordine di rimozione e ripristino impartito dal Sindaco. Il Consorzio non può invocare la propria estraneità per la sola ragione di non essere proprietario o titolare di diritti reali sul bene, poiché la posizione di gestore lo colloca in una condizione di garanzia che lo distingue dal quisque de populo. La vastità del comprensorio consortile non costituisce esimente rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sui beni demaniali affidati alla sua cura.
Il Fatto
Il Sindaco del Comune appellante ha emanato un’ordinanza con la quale, all’esito di un accertamento della Polizia Municipale che aveva rilevato un cospicuo abbandono di rifiuti lungo l’alveo di bonifica, ha intimato al Consorzio di rimuovere i rifiuti e di attivare la manutenzione periodica per scongiurare il ripetersi della situazione, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006.
Il Consorzio ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, deducendo il difetto di legittimazione passiva: non essendo proprietario né titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area, non potrebbe rispondere nemmeno a titolo di culpa in vigilando per lo sversamento opera di ignoti. Il TAR ha accolto il ricorso e condannato il Comune alle spese. Il Comune ha proposto appello, sostenendo che la legge regionale n. 4/2003 ha delegato ai Consorzi le competenze sul demanio idrico, con i connessi obblighi manutentivi, di vigilanza e di custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il procedimento amministrativo e individua il nodo giuridico nella corretta lettura dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che impone la rimozione e il ripristino in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
La tesi del Consorzio — estraneità dell’ente perché mero gestore del bene demaniale — non regge. In Campania la legge regionale n. 4/2003 ha delegato ai Consorzi di bonifica le competenze in materia di demanio idrico: sono dunque questi ultimi i responsabili della ordinata manutenzione degli alvei. Da ciò discende che sono tenuti ad attivare misure adeguate a evitare l’abbandono dei rifiuti nell’alveo, quale passaggio necessariamente propedeutico alla pulizia idraulica.
Il fondamento dell’ordinanza sindacale è l’accertamento istruttorio dei Vigili urbani, corredato di documentazione fotografica, dal quale emerge uno stato di abbandono dell’area limitrofa e prospiciente l’alveo. La carente manutenzione dimostra di per sé la responsabilità colposa del soggetto titolare ex lege della funzione istituzionale di manutenere l’alveo. Il provvedimento collega direttamente la carenza a monte nell’esecuzione dei compiti di corretta cura del bene demaniale, rimessi in via esclusiva al Consorzio, al conseguente obbligo a valle di rimozione dei rifiuti e di prevenzione dell’abbandono futuro.
Il dovere di manutenzione del demanio idrico, osserva il Collegio, implica necessariamente la sorveglianza e la rimozione dei rifiuti presenti — nella specie voluminosi e abnormi — e qualifica la posizione del Consorzio in termini di garanzia, differenziandola da quella del mero proprietario di un cespite. Né la vastità della circoscrizione territoriale può valere da esimente: la perimetrazione dei comprensori è operata ex lege dalla Regione e a ciascun Consorzio sono affidati i beni ricadenti nel proprio ambito, con i relativi compiti manutentivi e di vigilanza.
L’appello è pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso introduttivo respinto. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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