Annullamento per incompetenza del sindaco non prova il danno ingiusto risarcibile (Cons. Stato n. 234 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per vizio di incompetenza dell’organo emanante non integra di per sé danno ingiusto risarcibile. La salvezza del potere di rideterminazione dell’autorità competente esclude che il pregiudizio derivante dall’atto annullato possa ricollegarsi automaticamente alla sua emanazione. Spetta al richiedente provare che le ragioni sostanziali poste a fondamento dell’atto siano illegittime nel merito. Il giudice amministrativo verifica inoltre la genericità delle censure sull’eccesso di potere e sulla motivazione degli atti annullati.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto dal Comune, nel 2016, la voltura di un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari e, nel gennaio 2017, l’autorizzazione allo scavo per la rete elettrica. Nel marzo 2017 aveva installato quattro dei complessivi undici impianti autorizzati. Con provvedimento del 29 marzo 2017 il Comune aveva revocato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, aveva annullato quella revoca con sentenza n. 57 del 2018 e l’Ente aveva rilasciato una nuova autorizzazione il 30 marzo 2018.

Nel maggio 2018 la società ha chiesto il risarcimento dei danni patiti per la revoca illegittima, quantificandoli in complessivi € 161.000, di cui € 31.000 a titolo di danno emergente ed € 130.000 a titolo di lucro cessante. Il TAR aveva accolto solo in parte, liquidando € 18.000. Separatamente, con il ricorso deciso dalla sentenza n. 845 del 2024, la società aveva chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alle diffide sindacali del 12 e 13 aprile 2018, annullate dal TAR con sentenza n. 19 del 2019 per incompetenza del Sindaco in luogo del dirigente. Il TAR ha respinto la domanda e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame e conferma la sentenza di primo grado. Il vizio accertato con la sentenza n. 19 del 2019 è di sola incompetenza: le diffide avrebbero dovuto essere emanate dal dirigente competente, mentre il Sindaco le ha adottate. Da qui la conseguenza che il potere amministrativo resta esercitabile dall’organo corretto e l’atto annullato non può fondare, da solo, la pretesa risarcitoria.

L’appellante sosteneva che l’emanazione da parte di un organo incompetente fosse di per sé indice di colpa dell’amministrazione. La Corte non accoglie questa lettura: un siffatto automatismo non è previsto e l’annullamento per incompetenza non vale a qualificare l’atto come fonte di danno ingiusto. L’argomentazione dell’appellante, secondo cui il Comune non si sarebbe mai rideterminato attraverso il dirigente, non supera il rilievo decisivo: l’assenza di un provvedimento sostitutivo non è imputabile alla pubblica amministrazione, né la mancata riedizione del potere vale a qualificare come illegittime le ragioni sostanziali sottostanti.

Il Collegio aggiunge un secondo argomento, autonomo e assorbente. L’appellante non ha provato che le ragioni poste a base delle diffide siano illegittime nel merito. Il Comune ha peraltro osservato che non vi è stata necessità di reiterare le diffide, perché la società, per scelta propria, non ha più installato gli impianti: né i tre oggetto dei provvedimenti, né gli altri otto autorizzati. Il punto non è stato replicato.

Quanto alla lamentata genericità della motivazione, la Corte rileva che le diffide richiamano un parere della Soprintendenza dal quale emergono con chiarezza le ragioni dell’intervento, e che il riferimento all’art. 23 del Codice della Strada richiama il divieto di collocare impianti pubblicitari che possano ingenerare confusione con la segnaletica, renderne difficile la comprensione o arrecare disturbo visivo agli utenti. La diffida del 13 aprile 2018 prevede espressamente la ricerca di una soluzione alternativa per la tutela della viabilità. Le censure sono pertanto generiche e vanno respinte, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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