Revoca della concessione per morosità e fideiussione invalida (Cons. Stato n. 242 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di impianto sportivo comunale, la clausola della convenzione che prevede la revoca in caso di morosità del concessionario nel pagamento di una o più annualità del canone va letta come espressione di un potere doveroso e non discrezionale, sicché il mancato pagamento di più annualità integra di per sé un inadempimento grave. La revoca è legittima anche quando l’amministrazione abbia accordato un piano di rientro subordinato al rilascio di una fideiussione e questa sia stata prestata da soggetto non abilitato ai sensi della l. n. 348/1982, con conseguente decadenza dalla dilazione. Nel provvedimento plurimotivato la legittimità di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggere l’atto, rendendo irrilevanti le censure sugli ulteriori profili.

Il Fatto

Il consorzio appellante gestiva dal 2008 un impianto sportivo comunale in forza di convenzione che gli imponeva il pagamento di un canone annuo e la manutenzione ordinaria, restando la manutenzione straordinaria a carico del Comune. Insorta una contestazione sui canoni arretrati, le parti addivenivano a un piano di rientro garantito da fideiussione.

Il Comune disponeva la revoca della concessione per inadempimenti plurimi, tra cui la morosità e il mancato perfezionamento della garanzia; rigettava poi l’istanza di annullamento in autotutela e disponeva lo sgombero. Il TAR Sardegna respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, affermando che l’omesso pagamento dei canoni e l’invalidità della fideiussione erano sufficienti a sorreggere la revoca. Il consorzio appella, lamentando l’assenza di motivazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla scelta della sanzione più affine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo di appello. L’art. 19 della convenzione, letto nei suoi commi, reca un’indubbia graduazione delle violazioni: la revoca senza diffida per i danni intenzionali o da negligenza; la revoca previa diffida per la morosità e per l’omessa manutenzione ordinaria; la sanzione pecuniaria per le violazioni minori.

Poiché il comma 2 sanziona con la revoca il mancato pagamento già di una sola annualità, il ritardo protratto per otto annualità (dal 2016 al 2023) integra una violazione grave. La formulazione letterale (“il Comune revoca”, non “può revocare”) dimostra che la revoca era doverosa, non oggetto di scelta discrezionale da motivare in modo rafforzato.

Quanto alla diffida, il Comune è andato ben oltre: ha accordato la rateizzazione del debito e ha subordinato il piano al rilascio di una garanzia. Il consorzio non ha presentato la fideiussione nei termini e, quando l’ha prodotta, questa proveniva da un operatore non iscritto all’albo. Correttamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la l. n. 348/1982, il cui art. 1, comma 2, lett. b) annovera tra le garanzie ammesse anche la fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti abilitati, senza contrapposizione tra cauzione e fideiussione.

La fideiussione invalida ha fatto decadere il consorzio dalla dilazione, ricondducendolo alla condizione di debitore inadempiente. Parimenti infondata è la pretesa alla compensazione integrale: il Comune ha riconosciuto lo scomputo solo entro un arco temporale circoscritto, e l’invocato accordo tacito di compensazione non convince, sia per il requisito della forma scritta ex art. 11, comma 2, l. n. 241/1990, sia per l’assenza di comportamenti concludenti.

La revoca costituisce provvedimento plurimotivato: la morosità e la violazione degli obblighi di manutenzione ordinaria, documentata dal verbale di sopralluogo, sono ciascuna autonomamente idonea a sorreggerla. Ne deriva l’infondatezza anche delle censure su proporzionalità, sviamento e disparità di trattamento, smentite dalla condotta del Comune che ha accordato il piano di rientro. L’appello è respinto, con conferma integrale della sentenza e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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