Vendita di fiori: il TAR valuta il fumus sulla decadenza della concessione (TAR Liguria n. 275 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibazione cautelare propria della fase incidentale non richiede un giudizio di fondatezza del ricorso, essendo sufficiente che le censure articolate non si presentino manifestamente infondate. L’accertamento del fumus boni iuris, pertanto, può legittimamente risolversi nel rinvio dell’approfondimento delle questioni alla sede di merito. La sussistenza del periculum in mora può essere ravvisata quando il provvedimento impugnato incida sull’attività che costituisce l’unica fonte di sostentamento del ricorrente. L’accoglimento dell’istanza cautelare può essere subordinato a prescrizioni volte a garantire che l’attività venga esercitata nel rispetto delle condizioni di sicurezza e decoro dell’area occupata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale di vendita di fiori, impugnava il provvedimento con cui il Comune di Genova aveva dichiarato la decadenza del titolo abilitativo alla vendita e della concessione di occupazione di suolo pubblico con chiosco sito in piazza Romagnosi. L’atto impugnato era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, anch’essa oggetto di contestazione in quanto atto presupposto.
La ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo che l’attività di vendita di fiori costituiva la sua unica fonte di sostentamento. Il Comune di Genova si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria, nel valutare l’istanza cautelare, ha ritenuto che le censure articolate nel ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito. Tale considerazione è stata assunta quale presupposto per la sussistenza del fumus boni iuris, non essendo richiesto, in questa fase, un esame completo della fondatezza delle doglianze.
Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ravvisato in considerazione del fatto che la ricorrente trae dalla vendita di fiori l’unica fonte di sostentamento, sebbene l’attività risulti esercitata in modo discontinuo. La lesione della capacità reddituale conseguente all’esecuzione immediata del provvedimento decadenziale è stata pertanto ritenuta idonea a integrare il requisito del danno grave e irreparabile.
Il Tribunale ha tuttavia precisato che la ricorrente potrà continuare a utilizzare il chiosco, che versa in condizioni fatiscenti, solo dopo averlo sistemato e previa verifica dell’intervenuto ripristino da parte dell’Amministrazione civica. L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato quindi subordinato a una prescrizione volta a garantire la conformità dell’occupazione alle esigenze di decoro e sicurezza. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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