Silenzio inadempimento e conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato: il TAR dispone l’istruttoria (TAR Lombardia n. 3821 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione su un’istanza di conversione del permesso di soggiorno, il tribunale amministrativo, ove non risultino acquisiti agli atti il preavviso di rigetto e le osservazioni dell’interessato, dispone gli opportuni incombenti istruttori. L’acquisizione di tali atti è necessaria per accertare se siano state richieste integrazioni documentali e se il procedimento sia stato nelle more sospeso, riservandosi la decisione sulla domanda all’esito dell’istruttoria. L’ordinanza che dispone l’istruttoria non definisce il giudizio, ma fissa una nuova camera di consiglio per la discussione della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Milano sull’istanza presentata in data 27.05.2025, volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. L’amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza depositare documenti né memorie.
Con i documenti n. 4 e 5 del ricorso, il ricorrente introduceva in giudizio elementi di prova da cui si deduceva che l’amministrazione aveva adottato nei suoi confronti un preavviso di rigetto e che erano state depositate osservazioni. Tuttavia, né il preavviso né le osservazioni risultavano depositati in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026, rileva che, ai fini della decisione, è necessario acquisire tutti gli atti del procedimento, tra i quali il preavviso di rigetto, le osservazioni svolte dall’interessato ed eventuali atti successivi.
Il Collegio osserva che dall’acquisizione di tali documenti si potrà accertare se siano state richieste integrazioni documentali all’istante e se il procedimento sia stato nelle more sospeso. Tale attività istruttoria è ritenuta indispensabile per valutare la fondatezza della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento.
Pertanto, il Tribunale dispone l’adempimento istruttorio a carico dell’amministrazione resistente, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. La decisione sulla domanda proposta viene riservata all’esito della fase istruttoria, con fissazione della nuova camera di consiglio di discussione alla data del 25 settembre 2026. Contestualmente, viene disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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