Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese (TAR Calabria n. 1241 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, nonostante il silenzio del codice sul punto. Tale soluzione discende dal principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e da ragioni di economia processuale: evita un secondo giudizio di ottemperanza e assicura in unica battuta la definizione della vicenda contenziosa. La liquidazione delle spese segue i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare.

Il Fatto

Il ricorrente agisce con ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di danni non patrimoniali, oltre interessi legali e spese di lite in distrazione.

Il ricorrente aveva inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, senza ottenere alcun riscontro. Chiede quindi l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come attestato dalla certificazione in atti. Verifica poi che il ricorrente ha presentato l’istanza ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione sono decorsi sei mesi.

L’amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza del termine, quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando in proposito Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il punto più rilevante riguarda la loro esecuzione: in caso di mancata refusione, al pagamento provvede il commissario nominato con la stessa sentenza.

Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Richiama inoltre il principio del buon andamento e, sul piano comparativo, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nell’espropriazione forzata pongono le spese a carico del debitore e ne consentono la soddisfazione in prededuzione. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese liquidate in complessivi € 857,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Tutte le 132 sentenze sull'art. 510 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *