Rinnovo concessioni Galleria: valore identitario dell’esercizio, non del concessionario (TAR Lombardia n. 283 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rinnovo delle concessioni d’uso degli immobili demaniali della Galleria Vittorio Emanuele II, i requisiti di storicità fissati dalle linee di indirizzo comunali vanno riferiti all’attività commerciale concretamente svolta nell’unità immobiliare, non all’identità soggettiva del concessionario. I criteri A.1 e A.3 della DGC n. 1246/2019 valorizzano la continuità dell’azienda nel tempo e il significato dell’esercizio per la clientela e per la vita culturale della Galleria, mentre il solo requisito A.2 concerne il valore identitario dell’insegna e del marchio. La fusione per incorporazione non determina di per sé una discontinuità soggettiva ostativa, risolvendosi in una vicenda evolutiva del medesimo soggetto giuridico. È illegittima l’interpretazione extraletterale che appiattisca i tre criteri e ne svilisca il contenuto distintivo.

Il Fatto

La società ricorrente è concessionaria di due immobili a uso commerciale siti nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, dove esercita attività di gioielleria, oreficeria e orologeria, con riconoscimenti di “bottega storica” e di “negozio di storica attività”. In vista della scadenza delle concessioni, fissata al 5 giugno 2020, ha presentato istanza di rinnovo ai sensi delle convenzioni, che richiamavano precedenti delibere di Giunta comunale.

Il Comune di Milano, con la DGC n. 1246/2019, aveva nel frattempo dettato nuovi e più stringenti presupposti per il rinnovo. Con DGC n. 815/2020 le istanze sono state rigettate. La società ha impugnato i dinieghi, le comunicazioni del 4 agosto 2020 e, in subordine, la stessa DGC n. 1246/2019, proponendo poi due atti di motivi aggiunti avverso le determinazioni del 21 ottobre 2020 e i provvedimenti confermativi del 12 aprile 2021.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che i dinieghi originari sono stati integralmente sostituiti dai provvedimenti del 12 aprile 2021, all’esito di supplemento istruttorio e di contraddittorio con la ricorrente. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Le censure del secondo atto di motivi aggiunti relative al difetto di motivazione e istruttoria e all’erronea applicazione dei criteri di cui alla DGC n. 1246/2019 sono logicamente prioritarie rispetto alle doglianze subordinate.

Il Collegio ricostruisce la struttura dei “requisiti A”, almeno due dei quali devono sussistere per il rinnovo. Il primo richiede il titolo di bottega storica o di attività storica e la continuità dell’azienda nella medesima unità immobiliare per almeno cinquanta anni; il secondo postula il valore identitario dell’insegna o del marchio presente da cinquant’anni; il terzo concerne il valore identitario dell’esercizio rispetto alla clientela e alla promozione della vita culturale e artistica della Galleria. Ciascun criterio va tenuto distinto per salvaguardarne l’autonomia.

Il Comune ha invece incentrato l’analisi sulla presenza della sola società ricorrente nello stabile, considerando ostativa la discontinuità soggettiva rispetto alle società incorporate (Bernasconi nel 1988 e Archenti nel 2014). Tale impostazione è censurata: la fusione per incorporazione si risolve, secondo gli art. 2504-bis cod. civ. e l’orientamento delle Sezioni Unite n. 2637 del 2006 e n. 19698 del 2010, in una vicenda evolutiva del medesimo soggetto giuridico senza successione nei rapporti. Ad ogni modo, la discontinuità soggettiva non rileva, dovendo aversi riguardo alla presenza dell’attività di gioielleria nell’immobile.

Il Collegio condivide l’indirizzo espresso dalla sentenza n. 2945 del 31 dicembre 2021, confermata dal Cons. Stato n. 10356 del 30 novembre 2023, e rileva che anche il Cons. Stato n. 5157 del 3 settembre 2018, richiamato dall’amministrazione, lega l’interesse culturale a elementi obiettivi afferenti all’attività svolta nei locali. Il Comune ha inoltre sovrapposto il requisito A.3 al criterio dell’insegna, omettendo di valutare le iniziative di valorizzazione e la percezione dell’esercizio da parte della clientela.

I provvedimenti del 12 aprile 2021 sono pertanto annullati, salva la riedizione del potere secondo il vincolo conformativo della decisione. Restano assorbite le censure del primo atto di motivi aggiunti, relative all’indennità di avviamento, e quelle residue del secondo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2504-bis c.c.

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