L’inerzia del Ministero nella Carta del docente legittima il giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 11039 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il giudicato che accerta il diritto alla Carta elettronica del docente integra gli estremi dell’inottemperanza, ove sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risulti dimostrato l’avvenuto adempimento. Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di conformarsi al giudicato per ragioni di opportunità amministrativa o difficoltà pratiche, non avendo alcuna discrezionalità in ordine all’an e al quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. È pertanto legittima la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione, decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la declaratoria del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio nella misura complessiva di euro 1.500,00. Nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo che il giudice amministrativo ordinasse all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominasse un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con formula di stile, senza svolgere alcuna difesa sostanziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, verificata la rituale notificazione al Ministero e la definitività del titolo giudiziale di cui si chiedeva l’esecuzione, nonché la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, né aveva offerto alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale comportamento, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra gli estremi dell’inottemperanza, richiamando il consolidato principio per cui il giudizio di ottemperanza è volto a far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’Amministrazione.
La sentenza ha precisato che l’obbligo di conformarsi al giudicato non ammette deroghe legate a difficoltà economiche o finanziarie, né lascia spazio a valutazioni discrezionali sull’an e sul quando dell’adempimento. L’Amministrazione resistente, costituitasi con formula di stile, non aveva contrastato l’azione, con la conseguente fondatezza della domanda di tutela.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza ottemperanda nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa, nominando sin da ora il Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
Ha infine disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, ravvisando una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione in una pluralità di controversie seriali, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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