Tetti di sistema sulla mobilità sanitaria interregionale e istruttoria del giudice (TAR Lombardia n. 1438 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le regole regionali di programmazione sanitaria che fanno ricadere sugli erogatori accreditati gli effetti economici dei tetti di sistema fissati negli accordi bilaterali per la mobilità interregionale incidono direttamente sulla programmazione d’impresa e devono essere sorrette da un’istruttoria che ne verifichi l’operatività concreta. Il giudice amministrativo, prima di valutare la legittimità della disciplina, deve accertare lo stato degli accordi stipulati, l’eventuale previsione di meccanismi compensativi tra i diversi tetti e la misura degli abbattimenti effettivamente subiti dalle strutture. L’assenza di tali elementi impedisce di apprezzare l’attualità dell’interesse e l’incidenza reale delle previsioni contestate, imponendo l’esercizio dei poteri istruttori del giudice. La domanda di annullamento del ricorrente che abbia dichiarato di non aver più interesse alla decisione di un motivo deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, restando la liquidazione delle spese al definitivo.
Il Fatto
Una struttura ospedaliera privata accreditata e convenzionata con il servizio sanitario lombardo ha impugnato le regole di sistema approvate con delibera di Giunta regionale n. XI/7758 del 28 dicembre 2022. Ha contestato sia la determinazione del budget 2023 ancorata al finanziato 2019, sia le regole di negoziazione dell’attività sanitaria destinata ai pazienti residenti fuori regione.
La ricorrente ha dedotto, sul primo punto, l’illegittimità derivata dalla storicizzazione di tagli di spesa applicati a partire dal 2014. Sul secondo, ha denunciato eccesso di potere per difetto di presupposti e irragionevolezza, perché la compresenza di un tetto di struttura e di tetti di sistema regionali, variabili e incompatibili fra loro, renderebbe impossibile la programmazione dell’attività d’impresa. In vista dell’udienza la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del primo motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse nella parte relativa al budget sanitario 2023.
Residua il secondo motivo, che investe le regole di negoziazione per le prestazioni rese a pazienti extraregionali. La ricorrente osserva che, a seguito dell’art. 1, co. 492, l. 178/2020, dal 2023 la Regione ha introdotto un nuovo meccanismo di rimborso fondato sulla sottoscrizione di accordi bilaterali con le regioni confinanti, facendo ricadere sui soggetti erogatori gli eventuali effetti economici degli stessi accordi.
Il Tribunale rileva che, alla data della decisione, risulta sottoscritto l’accordo con una sola Regione confinante e non con le altre due. Ne derivano interrogativi sull’attuale operatività dei tetti interregionali e sulle reciproche interferenze tra accordi. Nel corso della discussione orale non è stato chiarito se la struttura ricorrente abbia effettivamente subito abbattimenti per effetto dei contestati tetti di sistema.
Alla luce di ciò, e per valutare anche l’attualità dell’interesse, il Collegio ritiene necessario acquisire dalla Regione Lombardia chiarimenti su tre punti: lo stato degli accordi negoziati e stipulati e le conseguenze della mancata sottoscrizione sull’operatività dei tetti; l’esistenza di meccanismi compensativi tra i vari tetti; la misura degli abbattimenti effettivamente subiti dalla ricorrente. La relazione dovrà inoltre rappresentare il sistema di remunerazione delle cure extraregionali vigente fino al 2023 e quello introdotto dalla delibera impugnata, senza costituire integrazione postuma della motivazione, ed essere depositata entro trenta giorni.
La sentenza è pertanto non definitiva: dichiara il ricorso in parte improcedibile, dispone gli incombenti istruttori, fissa l’udienza del 24 settembre 2024 e rinvia la regolazione delle spese al definitivo.
Nota della Redazione
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