L’atto plurimotivato si consolida se non impugnate tutte le ragioni (C.G.A.R.S. n. 89 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo che si fonda su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti costituisce atto plurimotivato. Se il ricorrente non impugna tutte le motivazioni, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, perché l’eventuale illegittimità della sola ragione contestata non è idonea a travolgere l’atto. La mancata contestazione di uno solo dei motivi determina il consolidamento del provvedimento. In materia di condono edilizio, l’art. 35, comma 1, legge n. 47/1985 impone che la domanda sia corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione; l’onere di dimostrare i pagamenti grava sul privato, secondo gli artt. 64 cod. proc. amm. e 2697 cod. civ., anche a distanza di tempo e con mezzi tracciabili.

Il Fatto

Gli appellanti avevano impugnato davanti al TAR Sicilia il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inefficace e nulla la domanda di condono edilizio relativa a un fabbricato residenziale e a due fabbricati destinati ad attività agricola. Il diniego si fondava su più ragioni: mancato versamento dell’oblazione, omesso pagamento del contributo di cui all’art. 37 legge n. 47/1985, assenza di intestazione catastale in capo ai richiedenti e reiterate richieste di integrazione documentale rimaste inevase.

I ricorrenti sostenevano che la ricevuta dell’oblazione fosse stata smarrita dal Comune e che le richieste di integrazione dimostrassero l’avvenuto versamento. Il TAR, con la sentenza n. 2295 del 14.07.2021, aveva respinto il ricorso, rilevando che alcune statuizioni del diniego non erano state contestate. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo preliminare dell’onere della prova. Richiamando la propria sentenza n. 3 del 16.01.2024, resa sulla medesima questione, osserva che l’art. 64 cod. proc. amm. e l’art. 2697 cod. civ. addossano alla parte che invoca un diritto la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento. L’appellante aveva l’onere di provare il pagamento delle oblazioni e degli oneri concessori.

La tesi secondo cui il versamento sarebbe desumibile dalla sola indicazione della ricevuta nell’istanza di sanatoria è smentita dal tenore dell’art. 35, comma 1, legge n. 47/1985, che richiede la prova dell’eseguito versamento contestuale al deposito della domanda. Il Collegio sottolinea che i pagamenti, da effettuarsi con modalità tracciabili, sarebbero stati facilmente dimostrabili anche a distanza di tempo mediante estratti conto, matrici di assegni o attestazioni bancarie.

Il passaggio decisivo riguarda però la struttura del provvedimento. Il diniego è un atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti. Gli appellanti non avevano impugnato la statuizione relativa al mancato versamento del contributo di cui all’art. 37, comma 1, legge n. 47/1985, e la deduzione sul punto è giudicata incerta e non confutante. L’acquiescenza a uno solo dei motivi postula il consolidamento dell’atto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (T.R.G.A. Trento n. 324 del 2013; Cons. Stato, Sez. V, n. 4028 del 2011): quando l’atto si basa su più motivazioni autonome, la mancata contestazione di tutte comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Il TAR avrebbe potuto dichiararla, ma la decisione di rigetto nel merito merita comunque conferma. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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