Occupazione illegittima e risarcimento: interessi legali sul valore rivalutato (TAR Sicilia n. 1974 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno da occupazione illegittima di un immobile è in re ipsa, ricollegandosi alla perdita di disponibilità del bene e all’impossibilità di conseguire le utilità ricavabili nell’esercizio delle facoltà dominicali, ed è oggetto di presunzione iuris tantum, superabile solo da elementi contrari offerti dall’Amministrazione. Nel caso di restituzione del bene previa riduzione in pristino, il risarcimento consiste negli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca di inizio dell’occupazione illegittima, da rivalutare anno per anno, con applicazione dei principi generali in materia di liquidazione dell’obbligazione risarcitoria. Resta estranea alla giurisdizione amministrativa la domanda sull’indennità di occupazione legittima, devoluta al giudice ordinario: dinanzi al TAR si controverte del risarcimento per l’occupazione divenuta illegittima. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g), c.p.a., quando l’occupazione e la trasformazione conseguano a una dichiarazione di pubblica utilità e con essa siano congruenti, anche se il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo.
Il Fatto
I ricorrenti, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria di terreni siti nel Comune di Catania, agiscono per la condanna al risarcimento del danno derivante dall’occupazione illegittima di tali aree da parte della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. L’ente era stato autorizzato all’occupazione temporanea e d’urgenza con decreto prefettizio del 2003, poi prorogata fino al dicembre 2012. Oltre tale scadenza l’occupazione è proseguita senza alcun titolo fino al 4 febbraio 2022, quando i proprietari sono stati reimmessi nel possesso.
I ricorrenti chiedono il ristoro per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 4 febbraio 2022, quantificato nel 5% del valore del bene, pari a euro 400.687,50, per complessivi euro 121.875,78. L’Amministrazione eccepisce l’applicabilità della disciplina antecedente al d.P.R. n. 327/2001, essendo la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta il 28 ottobre 2002, e richiama il criterio degli interessi legali sul valore espropriativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce in via preliminare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g), c.p.a., richiamando il consolidato indirizzo secondo cui spettano alla giurisdizione amministrativa le controversie in cui si controverta di attività di occupazione e trasformazione conseguenti a una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento ablatorio non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo. Rileva come l’Amministrazione abbia agito sulla scorta della dichiarazione di pubblica utilità.
Nel merito, accertata la restituzione del terreno, il Tribunale riconosce il diritto al risarcimento per il periodo successivo all’occupazione legittima, cioè dal 1° gennaio 2016 al 4 febbraio 2022. Il danno è ritenuto in re ipsa, quale conseguenza della perdita di disponibilità del bene, e configura una presunzione iuris tantum, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 4710 del 2020 e C.G.A.R.S. n. 255 del 2019. Nel caso concreto non risultano elementi idonei a superarla.
Quanto alla liquidazione, in caso di restituzione previa riduzione in pristino il risarcimento deve consistere negli interessi legali calcolati sul valore del bene all’epoca di inizio dell’occupazione illegittima. L’Amministrazione deve accertare tale valore, rivalutarlo anno per anno e corrispondere sugli importi rivalutati gli interessi legali, secondo i principi generali sulla liquidazione dell’obbligazione risarcitoria, richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 10634 del 2023 e Sez. I, n. 19510 del 2005.
Il Collegio ritiene non conferente il rilievo dell’Avvocatura sull’indennità di occupazione temporanea: dinanzi al giudice amministrativo si controverte del risarcimento per l’occupazione divenuta illegittima, non dell’indennità per l’occupazione legittima, che rientra nella cognizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto accolto e, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., l’Amministrazione è condannata a proporre ai ricorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento secondo i criteri indicati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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