Occupazione sine titulo e cessione volontaria mai perfezionata (TAR Sicilia n. 1418 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di cessione volontaria di area esproprianda si perfeziona esclusivamente con negozio scritto ad substantiam, sottoscritto dal rappresentante legale dell’amministrazione e dall’espropriando, contenente l’enunciazione degli elementi essenziali e l’accordo sulle prestazioni. La mera dichiarazione di disponibilità alla cessione, seguita dall’accettazione dell’indennità provvisoria, integra una manifestazione d’interesse alla futura negoziazione e non produce effetti traslativi. In difetto di tempestivo decreto di esproprio, l’occupazione divenuta sine titulo impone all’amministrazione l’obbligo giuridico di restituire il bene, previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno da occupazione illegittima, ovvero di acquisirlo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da perdita di disponibilità è in re ipsa, secondo presunzione iuris tantum, e soggiace alla prescrizione quinquennale decorrente dalla proposizione della domanda o dagli atti interruttivi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area edificabile, ha convenuto in giudizio il Comune chiedendo la condanna alla restituzione del bene, previa riduzione in pristino, e al risarcimento del danno, ovvero, in alternativa, l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con corresponsione di indennizzo e ristoro. L’amministrazione aveva occupato l’area nel 1997 in forza di ordinanza di occupazione d’urgenza, realizzandovi un’opera pubblica, senza mai adottare il decreto di esproprio.

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo l’intervenuto perfezionamento di una cessione volontaria per effetto della dichiarazione dei proprietari di accettare l’indennità provvisoria e di convenire la cessione, con conseguente esaurimento della procedura ablativa e devoluzione al giudice ordinario della sola questione indennitaria. Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale e contestato la vocazione edificatoria del terreno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Per consolidata giurisprudenza, il contratto di cessione volontaria in corso di espropriazione richiede la forma scritta ad substantiam, con sottoscrizione del rappresentante legale dell’ente e dell’espropriando e l’enunciazione degli elementi essenziali del negozio. Il perfezionamento non può desumersi da altri atti, benché sottoscritti dai proprietari, né da comportamenti concludenti quali l’immissione nel possesso e il pagamento del prezzo: ove manchi la sottoscrizione dell’ente, il contratto è nullo e insanabile (richiamati T.A.R. Campania, Salerno, n. 660/2022; Cass. Civ., Sez. II, n. 9990/2014; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1768/2015).

Nella specie, la dichiarazione della ricorrente di acconsentire alla cessione costituisce mera manifestazione d’interesse alla negoziazione, con impegno a presentare i documenti per la futura stipula. Come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 109/2016 e da Cass. Civ., Sez. II, n. 9990/2014, lo scambio tra comunicazione dell’indennità e dichiarazione di condivisione non integra un contratto preliminare, avendo contenuto conoscitivo e non volitivo. Il Comune non ha quindi completato l’acquisizione né per via negoziale né mediante tempestivo decreto di esproprio.

Ne deriva la fondatezza della domanda. L’occupazione è divenuta illegittima alla scadenza del termine quinquennale dall’immissione in possesso, in assenza di atto di acquisto. La realizzazione dell’opera pubblica costituisce mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà, che può dipendere solo da un formale atto acquisitivo. Il Collegio ordina pertanto la restituzione, previa riduzione in pristino, ovvero l’acquisizione ex art. 42-bis, richiamando C.G.A.R.S. n. 535/2022 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 4833/2009.

Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa, quale presunzione iuris tantum non superata da elementi contrari (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4710/2020; C.G.A.R.S. n. 255/2019). In caso di restituzione, il ristoro è commisurato agli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’inizio dell’occupazione illegittima, con rivalutazione e interessi, esclusa l’applicazione automatica del criterio del cinque per cento annuo di cui all’art. 42-bis, comma 3. Il valore va accertato senza riconoscere la destinazione edificatoria, non adeguatamente provata: il terreno risulta agricolo e coltivato ad agrumeto.

Il diritto al risarcimento soggiace alla prescrizione quinquennale, trattandosi di illecito permanente con pregiudizio rinnovantesi: esso è riconosciuto dal 24 giugno 2018, essendo maturata la prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso (C.G.A.R.S. n. 93/2023). Sull’eventuale quantum dell’indennizzo ex art. 42-bis sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di procedimento espropriativo semplificato a carattere indennitario (Cass. Civ., SS. UU., n. 20691/2021; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4358/2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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