Occupazione sine titulo e sanatoria: rileva la residenza dell’assegnatario (TAR Lazio n. 818 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di edilizia residenziale pubblica, la sanatoria introdotta dall’art. 53 l. reg. Lazio n. 27/2006 richiede la prova, con le sole modalità tassative previste (certificazione anagrafica, verbale di Polizia municipale o autodenuncia anteriore al 20 novembre 2006), che l’occupante detenga l’alloggio sine titolo già a quella data. La mera convivenza con l’assegnatario, prestata con il suo consenso e senza previa rinuncia alla disponibilità del bene, non integra occupazione abusiva: difetta il presupposto della mancanza di titolo. Di conseguenza, l’occupante che abbia trasferito la residenza anagrafica nell’alloggio non può invocare la regolarizzazione se risulta provata la continuità dell’occupazione dell’assegnatario oltre il termine normativo.

Il Fatto

La ricorrente occupa dal 6 dicembre 2001 un alloggio di edilizia popolare, trasferendovi la residenza anagrafica ed effettiva. L’immobile era assegnato ad altra persona, che vi ha risieduto fino al 23 febbraio 2009, data del decesso. La ricorrente ha quindi chiesto al Comune l’assegnazione in regolarizzazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, l. reg. n. 27/2006.

Espletata l’istruttoria, il Comune ha preavvertito del rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che l’occupazione abusiva poteva decorrere solo dalla morte dell’assegnataria e che difettava dunque il presupposto dell’occupazione anteriore al 20 novembre 2006. Ricevuto il rigetto definitivo e la diffida ATER al rilascio, la ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio tratta unitariamente le censure, entrambe incentrate sulla pretesa violazione dell’art. 53 l. reg. n. 27/2006. La norma consente la regolarizzazione a chi, alla data del 20 novembre 2006, occupi senza titolo un alloggio ERP, purché l’occupazione prosegua senza soluzione di continuità e sia comprovata con le modalità tassative indicate.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza sul carattere eccezionale della disciplina derogatoria (Cons. Stato n. 4711 del 2024; Cons. Stato n. 1552 del 2018): le attestazioni debbono essere redatte esclusivamente secondo i criteri normativi, senza surrogabilità mediante indizi presuntivi, per l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Nel caso concreto la ricorrente non assolve all’onere probatorio. Risulta piena prova anagrafica della continuità dell’occupazione dell’assegnataria fino al decesso. La ricorrente ha sì trasferito la residenza nel 2001, ma l’assegnataria nel 2003 ha segnalato all’ente proprietario l’esigenza di ospitarla per ragioni di età e salute, ottenendo riscontro che l’ospite non avrebbe potuto vantare alcun diritto sull’alloggio. La mera convivenza con il consenso dell’avente diritto non configura occupazione sine titolo (Cons. Stato n. 4711 del 2024; Cons. Stato n. 4291 del 2019; Cons. Stato n. 1013 del 2018).

L’istanza di regolarizzazione risulta presentata all’insaputa dell’assegnataria, che non si è mai spogliata della titolarità del bene. Solo dal 23 febbraio 2009 la ricorrente può considerarsi occupante abusiva, con conseguente impossibilità di applicare la sanatoria. Il Collegio dichiara pertanto inammissibile la prova testimoniale, non potendo smentire quanto attestato con valenza fidefacente dall’anagrafe. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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