Revoca del contributo per inadempimento esecutivo e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Liguria n. 319 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia sulla revoca di un contributo pubblico, disposta per inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti o per la presentazione di dichiarazioni o documenti non veritieri, appartiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione. In tale fase l’ente erogatore non esercita alcun potere discrezionale pubblicistico in ordine all’an, al quid e al quomodo dell’erogazione. La posizione del privato assume quindi consistenza di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, anche quando l’atto sia formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione. Il riparto si determina sul petitum sostanziale, cioè sulla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese ha ottenuto nel 2011 un contributo regionale per un progetto di sviluppo sperimentale nel settore dei servizi informatici, con attribuzione di quote ai singoli componenti e previsione di responsabilità solidale verso l’ente finanziatore. Tra il 2012 e il 2015 il finanziamento è stato erogato.
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha poi verificato la rendicontazione, riscontrando l’esecuzione non corretta del progetto e la falsità di alcuni atti, in particolare riguardo a spese per dipendenti che non avrebbero preso parte all’esecuzione. L’ente erogatore ha avviato il procedimento di revoca, ha respinto le deduzioni dei beneficiari e, applicando l’art. 16 del bando, ha revocato l’intero contributo con due provvedimenti di analogo tenore, chiedendo la restituzione delle somme con interessi. Due società del raggruppamento hanno impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo, contestando l’illegittimo esercizio di un potere discrezionale e l’omessa valutazione di una revoca parziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riunito i ricorsi per connessione oggettiva, essendo stati gravati i medesimi provvedimenti, e ha scrutinato per priorità logica l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ente erogatore. L’eccezione è stata ritenuta fondata.
Il Tribunale ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, individuato con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico dedotto, citando Cass. civ. Sez. Un. n. 61003 del 2023. Ha poi osservato che la revoca impugnata è motivata dall’inadempimento dei percettori agli obblighi imposti per la corretta esecuzione del progetto e dalla presentazione di dati non veritieri, evenienze per le quali l’art. 16 del bando prevede la revoca del finanziamento.
Secondo la giurisprudenza richiamata, quando la controversia attiene alla fase della ripetizione del contributo sul presupposto dell’inadempimento del beneficiario o dello sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. Il Collegio ha citato in tal senso l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 1776 del 2013, Cass. Sez. Un. n. 3057 del 2016, Cass. Sez. Un. n. 9840 del 2021 e Cass. Sez. Un. n. 9634 del 2023.
Il Tribunale ha quindi qualificato la posizione dei beneficiari come diritto soggettivo perfetto, estranea alla giurisdizione amministrativa fuori dalle ipotesi di giurisdizione esclusiva. Ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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