Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 29 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’equa riparazione ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, una volta decorso il termine per l’opposizione. Notificato e non opposto, esso costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., esperibile decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dall’invio della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del titolo ed è tenuto a nominare il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso nel procedimento di equa riparazione, accoglieva il ricorso dei ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il decreto veniva notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul titolo, previo assolvimento degli oneri dichiarativi imposti dalla normativa speciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica in rito della proponibilità del ricorso. Il decreto azionato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, è assistito da efficacia di giudicato, è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Sussiste dunque il titolo per l’ottemperanza ex art. 114 c.p.a.

Il TAR accerta la decorrenza infruttuosa del termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, richiamando l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Verifica inoltre che i ricorrenti hanno trasmesso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le azioni eventualmente esercitate e le modalità di riscossione prescelte.

Rileva poi che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. L’inadempimento dell’amministrazione è pertanto accertato e il ricorso va accolto, con ordine di integrale esecuzione del decreto a beneficio dei ricorrenti, se e nella misura in cui le somme siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il termine per l’adempimento è fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Segue la condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, e al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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