IGP omonima di DOP: irrilevante la genericità del legame territoriale (TAR Lazio n. 16006 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Ministero dell’Agricoltura dispone la trasmissione del fascicolo alla Commissione europea per la registrazione di un’IGP costituisce un atto amministrativo autonomamente impugnabile. Gli atti endoprocedimentali che lo precedono — convocazione della riunione di pubblico accertamento, domanda di registrazione e disciplinare, individuazione del soggetto maggiormente rappresentativo, preavviso di rigetto — sono privi di immediata attitudine lesiva e vanno contestati unitamente al provvedimento conclusivo. In materia di indicazioni geografiche omonime, l’art. 29 del Regolamento U.E. n. 2024/1143 impone di verificare in concreto il rischio di confusione del consumatore, escluso quando i prodotti protetti appartengono a settori merceologici e a canali distributivi non sovrapponibili. Le valutazioni sul legame territoriale e sulla disciplina di produzione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore sui presupposti di fatto.
Il Fatto
Il consorzio ricorrente, ente riconosciuto per la tutela della DOP “Bergamotto di Reggio Calabria – olio essenziale”, aveva chiesto nel 2023 l’ampliamento del disciplinare al frutto fresco. Il Ministero non dava corso all’istanza, ritenendola incompatibile con la contestuale procedura di riconoscimento dell’IGP sul medesimo nome, avviata su domanda di altro comitato promotore.
Il consorzio impugnava la convocazione della riunione di pubblico accertamento e, con primi motivi aggiunti, la domanda di registrazione, il disciplinare e l’individuazione del comitato controinteressato quale soggetto più rappresentativo. Chiusa la fase nazionale di opposizione, il Ministero adottava la decisione favorevole e trasmetteva la domanda alla Commissione europea: avverso tali atti il consorzio proponeva secondi motivi aggiunti, lamentando l’applicazione del regolamento sopravvenuto, il rischio di confusione con la DOP e i vizi dell’istruttoria tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento della Sezione secondo cui la trasmissione del fascicolo alla Commissione europea è autonomamente impugnabile. Su questa base dichiara inammissibili il ricorso principale e i primi motivi aggiunti: la convocazione della riunione, la domanda di registrazione, il disciplinare e il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 sono atti endoprocedimentali, i cui esiti istruttori confluiscono nel provvedimento finale. Inammissibile anche l’impugnazione diretta del D.M. 14 ottobre 2013, fonte normativa non collegata a un atto definitivo lesivo.
Nel merito del secondo gravame, il Tribunale respinge la censura sull’applicazione del Regolamento U.E. n. 2024/1143. Il principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità dell’atto con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua adozione, non a quella esistente all’avvio del procedimento: lo ius superveniens esprime una diversa valutazione degli interessi pubblici, dalla quale l’amministrazione non può discostarsi.
Quanto al rischio di confusione, il Collegio esamina l’art. 29 del Regolamento U.E. n. 2024/1143 sull’omonimia. La DOP concerne l’olio essenziale destinato alla cosmesi, l’IGP il frutto per uso alimentare; i prodotti circolano su canali distributivi distinti, hanno modalità di confezionamento differenti e sono classificati con codici doganali diversi. Il consumatore non può quindi essere indotto in errore sulla identità o sull’origine del bene. La scelta tra DOP e IGP, inoltre, è rimessa agli operatori: il riconoscimento verifica solo la conformità dell’istanza alle prescrizioni, senza sindacato sul maggiore o minore grado di tutela del regime prescelto.
Le censure sulla delimitazione dell’area e sulla relazione tecnica attengono alla discrezionalità tecnica. L’amministrazione ha esplicitato in modo adeguato le ragioni della valutazione positiva, valorizzando gli studi sul microclima dell’area vocata e le modifiche dell’areale rispetto al disciplinare del 2001. Le tesi degli opponenti, pur supportate da studi di segno contrario, non offrono evidenze incontrovertibili. Respinta anche la dedotta violazione del giudicato, avendo il Ministero comparato le posizioni e ritenuto più rappresentativo il comitato controinteressato. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.