Occupazione suolo pubblico e affaccio tra interesse a ricorrere e discrezionalità (TAR Lombardia n. 1578 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che disciplina l’occupazione del suolo pubblico con strutture esterne non è immediatamente lesivo: l’interesse a impugnarlo sorge solo con l’adozione dell’atto applicativo che individua i destinatari determinati e nel regolamento rinviene il proprio presupposto. In mancanza di tale atto l’impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
Il criterio dell’affaccio diretto sulla piazza, quale titolo preferenziale per l’assegnazione degli spazi, risponde a una logica comprensibile: garantire il servizio tempestivo agli avventori e la riconoscibilità del locale. La sua applicazione secondo la toponomastica dei luoghi non è arbitraria.
Il limite massimo di occupazione pari al doppio della superficie utile dell’esercizio rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, essendo finalizzato a evitare l’accentramento dello spazio pubblico in favore delle strutture più grandi.
La concessione suolo pubblico rilasciata a un esercente non richiede sottoscrizione formale quando le comunicazioni costituiscono atto di scelta tra domande già presentate. Il nuovo regolamento che non sia seguito da atti lesivi non è impugnabile in via autonoma.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un ristorante in un vicolo che confluisce su una piazza del centro cittadino. Con ricorso introduttivo ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha approvato il regolamento per l’occupazione di suolo pubblico con strutture temporanee e dehors, dolendosi della riserva di assegnazione degli spazi della piazza in favore degli esercizi con affaccio diretto.

Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il diniego opposto dal SUAP alla propria richiesta di assegnazione, la concessione rilasciata a un altro esercente della piazza e, infine, la delibera di aggiornamento del regolamento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo nelle more assegnato alla ricorrente una postazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità: l’area concessa in pendenza di giudizio non corrisponde a quella pretesa con il ricorso. Accoglie invece l’eccezione di tardività della costituzione del controinteressato, che ha depositato memoria oltre i termini dell’art. 73 c.p.a., sicché il contenuto non è valutato.

Il ricorso introduttivo è inammissibile per carenza di interesse. La ricorrente ha impugnato il regolamento senza attendere l’atto applicativo. La giurisprudenza è ferma: l’interesse a impugnare sorge solo con il provvedimento consequenziale ed esecutivo che individua i destinatari, e i motivi sul regolamento saranno vagliati in quella sede e nei limiti dell’applicazione concreta.

Il primo ricorso per motivi aggiunti è infondato. Il diniego è conforme alla toponomastica: l’esercizio sorge nel vicolo che confluisce indirettamente sulla piazza, con affaccio diretto sul vicolo. Il concetto di affaccio diretto ha una logica comprensibile, legata al servizio agli avventori e alla riconoscibilità del locale. Adottare nozioni diverse creerebbe disparità di trattamento. Irragionevole è la pretesa di collocare i tavolini davanti a un esercizio altrui solo perché più facilmente raggiungibile.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato. Quanto al difetto di sottoscrizione, non vi è dubbio sull’esistenza e provenienza della domanda del controinteressato: le comunicazioni costituiscono atto di scelta tra domande già presentate e non richiedono forme speciali. Il limite del doppio della superficie utile rientra nella discrezionalità amministrativa, è connesso alle dimensioni della piazza e agli usi locali, ed evita il monopolio della piazza da parte delle strutture più grandi. La precedente concessione scaduta, legata al periodo emergenziale, non crea affidamento: il nuovo regolamento è idoneo a travolgere le situazioni conformate al diverso assetto.

Il terzo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile: dopo la delibera di aggiornamento non sono stati adottati nuovi atti lesivi, difettando il carattere di immediata lesività. Le spese sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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