Revoca del vincolo culturale solo su fatti nuovi non valutati (TAR Toscana n. 13 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di revoca o modifica del provvedimento di vincolo culturale, proposta ai sensi dell’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004, è ammissibile solo in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati. Il consolidamento del vincolo per mancata impugnazione nei termini preclude la riproposizione, in sede di rinnovazione del procedimento, delle censure di illegittimità relative al provvedimento originario. L’Amministrazione non è titolare di alcun obbligo giuridico di provvedere su istanze di autotutela, salvo che il legislatore lo preveda espressamente. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale, ove il privato non alleghi elementi idonei a modificare l’esito. L’identificazione dei beni mobili pertinenziali protetti richiede il coinvolgimento del proprietario dell’immobile in contraddittorio.

Il Fatto

I comproprietari di un immobile fiorentino adibito a farmacia storica, sottoposto a vincolo culturale nel 1993, presentano nel novembre 2017 istanza di revoca o modifica del provvedimento. La Soprintendenza comunica che non ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta ai sensi dell’art. 128 del Codice, e il Ministero trasmette tale nota ai richiedenti nel marzo 2018.

Nel frattempo l’immobile è trasferito a una società, che interviene nel procedimento e impugna anch’essa gli atti. I ricorrenti deducono violazione della disciplina dell’autotutela, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, vizi del provvedimento originario del 1993 e omessa comunicazione degli atti procedimentali. Nel 2022 la Soprintendenza trasmette un elenco di arredi e oggetti qualificati come pertinenze storiche, senza previo contraddittorio con la nuova proprietaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i due ricorsi per identità di questioni. Respinta l’eccezione di inammissibilità della relazione integrativa del 2018, si rileva che la nozione di motivazione postuma non può estendersi fino a sindacare ogni attività defensionale dell’Amministrazione, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2502 del 2021.

Sul nucleo sostanziale, il Tribunale osserva che l’Amministrazione ha applicato la normativa speciale sui vincoli, non la disciplina dell’autotutela. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2454 del 2023 e Cons. Stato, sez. IV, n. 355 del 2013, si afferma che il potere di autotutela è incoercibile e che la sua attivazione non può eludere il termine decadenziale per l’impugnazione.

L’art. 128, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 pone a carico di chi sollecita la rinnovazione l’onere di dimostrare l’esistenza di elementi nuovi o non valutati. Le doglianze dei ricorrenti, relative alla storicità dell’esercizio, alla titolarità degli arredi e alla planimetria, integrano censure tardive sul provvedimento del 1993, correttamente notificato e trascritto, e non elementi di fatto sopravvenuti. Assume rilievo il principio per cui è sufficiente, ai fini della conservazione dell’atto, che sia fondata anche una sola delle ragioni giustificatrici (Cons. Stato, sez. V, n. 3052 del 2005).

La censura sull’art. 10-bis l. n. 241/1990 è infondata: la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. III, n. 4751 del 2021) esclude l’obbligo di interlocuzione procedimentale quando l’istanza di riesame è respinta con atto confermativo. Parimenti infondate sono le doglianze sulla comunicazione di avvio, trattandosi di procedimento iniziato su istanza di parte, e sulla pretesa contraddittorietà del parere dell’Ufficio legislativo.

È invece fondato, nei limiti indicati, il secondo motivo aggiunto avverso la nota del 29 settembre 2022. L’elenco degli arredi è stato redatto senza coinvolgere la proprietaria dell’immobile, in violazione delle norme sulla partecipazione e sul contraddittorio e del principio di leale collaborazione. La clausola finale della nota, che consente di valutare documentazione contraria, non sana il deficit, perché interviene a individuazione già compiuta. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte accolto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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