Divieto di fermata impedisce occupazione suolo pubblico con arredi (Cons. Stato n. 3049 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione, l’art. 20, comma 3, cod. strada costituisce norma inderogabile posta a tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità delle persone, non superabile neppure dalla normativa emergenziale Covid. Il divieto di fermata su una strada giustifica, per coerenza, il divieto di posa in situ non solo di veicoli ma anche di arredi potenzialmente idonei a intralciare la circolazione. Alle OSP emergenziali Covid, ancorché a rilascio semplificato, non si applica la disciplina della SCIA, trattandosi pur sempre di titolo concessorio. Le previsioni dei P.M.O. non si applicano alle occupazioni emergenziali, non potendosi essere selettivamente recuperate in bonam partem. Il giudicato che annulla un diniego per violazione delle garanzie procedimentali non vincola l’amministrazione nel merito, permanendo il potere di provvedere.
Il Fatto
Una società esercente attività di ristorazione in Roma impugnava dinanzi al TAR Lazio il provvedimento con cui il competente ufficio capitolino, rideterminandosi a seguito di una precedente sentenza dello stesso Tribunale, confermava il rigetto dell’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico, ordinaria e Covid.
Il diniego si fondava sulla ritenuta erroneità del P.M.O. della via e sulla presenza di un divieto di fermata su strada priva di marciapiede. Il TAR respingeva il ricorso, sul presupposto che il divieto di fermata precluda la posa in loco non solo dei veicoli ma anche di arredi e beni che pregiudichino la sicurezza della circolazione. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Sul primo motivo, concernente l’asserita violazione del giudicato formatosi sulla precedente pronuncia del TAR, il Collegio rileva che quella decisione si limitava ad annullare il diniego per violazione delle garanzie procedimentali: nulla essa statuiva sulla fondatezza nel merito dell’istanza di OSP, sì che non pone alcun vincolo conformativo. Il diniego, come quello odierno, è espressione dell’immanente potere di autotutela, da esercitarsi secondo le modalità di legge; l’amministrazione non perde mai il potere di provvedere alla cura dell’interesse concreto affidatole.
Il Collegio ribadisce, richiamando Cons. Stato, V, n. 2728 del 2024, che alle OSP emergenziali Covid, ancorché a rilascio semplificato, non si applica la disciplina della SCIA: si tratta pur sempre di provvedimenti di carattere concessorio, soggetti al regime legale, non riconducibili alla fattispecie tipizzata dell’art. 19 l. n. 241 del 1990. Il termine di sessanta giorni è previsto quale termine di conclusione del procedimento, non dando luogo a un sistema di SCIA.
Sul secondo motivo, l’appellante sosteneva che il P.M.O., prevedendo l’occupazione ordinaria, avrebbe dovuto imporre il rilascio anche dell’OSP Covid. Il Collegio osserva che, una volta escluso in termini generali che alle OSP emergenziali si applichino le previsioni dei P.M.O., queste non possono essere selettivamente recuperate al solo fine di agevolare il rilascio. L’argomento per absurdum prova troppo: l’eccezionalità della disciplina giustifica la scelta normativa di applicare solo determinate regole e non altre.
Sul terzo motivo, il Consiglio conferma il principio di Cons. Stato, V, n. 6684 del 2024: l’art. 20, comma 3, cod. strada, che consente le occupazioni sui soli marciapiedi alle condizioni ivi prescritte, è norma inderogabile a tutela della sicurezza della circolazione, non superabile neppure dalla normativa emergenziale di cui al d.l. n. 34 del 2020. Nel caso concreto la via, priva di marciapiedi, presenta traffico pedonale promiscuo e divieto di fermata su entrambi i lati: la valutazione di sicurezza della Polizia Locale costituisce legittima risultanza istruttoria. Il divieto di fermata giustifica per coerenza il divieto di posa di oggetti idonei a intralciare la circolazione, prevalendo l’interesse alla sicurezza sugli interessi economici. Spese compensate per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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