Carta docente a precaria: ottemperanza e commissario ad acta senza penalità di mora (TAR Sicilia n. 3418 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esecuzione alla sentenza, secondo il principio di cui all’art. 2697 cod. civ. In caso di persistente inottemperanza va nominato il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., senza compenso quando sia individuato in un dirigente dello stesso Ministero. La penalità di mora può essere negata quando l’esecuzione coinvolga un procedimento complesso e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole di contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania, sezione lavoro, sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.500,00 oltre accessori.
La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato. Non essendo intervenuto l’accreditamento dell’importo sulla piattaforma telematica, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’azione come ottemperanza a sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducendola all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Ha poi verificato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione del titolo ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Ha dunque ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Ha escluso il diritto al compenso, ritenendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di penalità di mora. Ha osservato che l’esecuzione delle sentenze sull’attivazione della Carta docente comporta un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e che il ritardo è ragionevolmente riconducibile all’eccezionale mole di procedimenti, come comprovato dal vasto contenzioso insorto.
Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori con distrazione a favore dei difensori ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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