Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1732 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, il decorso inutile del termine di centoventi giorni ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza. Accertati tali presupposti, ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine per provvedere. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio della Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, e alla retribuzione professionale docenti per un anno scolastico, con condanna del Ministero all’attribuzione della carta elettronica e al pagamento delle differenze retributive.
Notificata la sentenza all’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso, verificando i presupposti dell’azione di ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il Collegio dà inoltre conto del passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze. Ricorrono dunque i presupposti per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Nel merito, il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. L’ordine copre tanto l’attribuzione della Carta Docente quanto il pagamento delle differenze retributive riconosciute dal giudice del lavoro.
Il Collegio detta inoltre la disciplina dell’inottemperanza futura: alla scadenza del termine assegnato nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La soluzione assicura l’effettività della tutela già in caso di inerzia persistente dell’amministrazione, senza necessità di un nuovo giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore costituitosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.