Offerta costruita per saturare la spesa e chiarimenti fuorvianti: legittima l’esclusione (TAR Piemonte n. 1919 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che costruisca l’offerta economica non già sulla base della propria struttura di costi e ricavi, ma per derivazione dalle voci preventivate dalla stazione appaltante, al fine di saturare la disponibilità di spesa della stessa mediante un’unica voce a modesto peso valutativo. Tale modalità, disancorando l’offerta dal proprio sostrato economico, esce da ogni ragionevole paradigma commerciale e distorce la concorrenza. Integra altresì l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 il contegno del concorrente che, nei chiarimenti ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, fornisca informazioni fuorvianti, insuscettibili ab imis di giustificare l’anomalia e dirette a dissimulare le reali modalità di strutturazione dell’offerta. Le valutazioni tecnico-discrezionali del RUP e il giudizio sull’idoneità della condotta a compromettere il rapporto fiduciario sfuggono al sindacato di legittimità, salvo manifesta irragionevolezza o travisamento.
Il Fatto
Una società bancaria partecipava, con altri tre operatori, alla procedura aperta indetta da un consorzio pubblico per l’affidamento del servizio di cassa e di concessione di linee di credito, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. L’importo complessivo stimato ammontava a euro 1.800.000,00 per trentasei mesi, oltre a euro 600.000,00 per l’eventuale rinnovo.
Nel corso della verifica, la stazione appaltante avviava un approfondimento ex art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 sulla determinazione dei valori economici offerti per due parametri: il costo annuo a forfait del servizio e la commissione per la messa a disposizione dei fondi. All’esito, il RUP riteneva che il contegno della concorrente fosse orientato a influenzare indebitamente il processo decisionale e disponesse l’esclusione per illecito professionale ex art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Respinta l’istanza di riesame e aggiudicato il lotto a terzi, la società impugnava l’esclusione e l’aggiudicazione con tre motivi; la cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la lex specialis: i parametri di valutazione erano cinque, con peso prevalente attribuito alla commissione sul plafond (42 punti) e peso modesto al costo annuo a forfait (10 punti). La stazione appaltante aveva stimato il compenso per il servizio di cassa in circa euro 20.000,00 annui e quello per il kit firma digitale in circa euro 200,00 annui.
Su questa base il Tribunale osserva che il costo a forfait offerto dalla ricorrente — euro 500.000,00 annui — era superiore di venticinque volte l’importo preventivato, mentre gli altri concorrenti avevano offerto valori di gran lunga inferiori. La stessa ricorrente aveva ammesso di aver calcolato la voce per differenza aritmetica tra il costo massimo posto a base di gara e la soglia massima della commissione, con un ribasso del 9%.
Il passaggio decisivo investe la funzione dell’offerta così costruita. La voce a forfait consentiva di saturare quasi per intero la disponibilità di spesa con un parametro di scarsa incidenza valutativa, liberando le componenti di peso maggiore — segnatamente l’azzeramento della commissione — da ogni esigenza di congruità e garantendo matematicamente il massimo punteggio sul parametro più rilevante. L’offerta, pur formalmente rispettosa della disciplina, sfruttava le pieghe della lex specialis per conseguire un risultato che nessuna fisiologica strutturazione di costi e ricavi avrebbe potuto assicurare.
Quanto ai chiarimenti resi in gara, il Collegio rileva che l’elencazione delle attività non rispondeva alla finalità sostanziale della richiesta, volta a comprendere quali costi giustificassero l’offerta. La ricorrente ha fornito informazioni insuscettibili ab imis di giustificare l’anomalia, omettendo di precisare come il costo fosse stato realmente determinato. Il contegno è dunque sussumibile nella fattispecie legale tipica dell’art. 98, comma 3, lett. b).
Il Tribunale ribadisce infine i limiti del sindacato: le valutazioni tecnico-discrezionali e il giudizio sull’idoneità della condotta a compromettere il rapporto fiduciario sono sindacabili solo per manifesta irragionevolezza o travisamento, nella specie non ravvisabili. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Nota della Redazione
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