Ammonimento per violenza domestica svincolato dal procedimento penale e dal ne bis (TAR Piemonte n. 1922 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.l. 14 agosto 2013 n. 93 costituisce misura di prevenzione funzionale ad anticipare la tutela della persona offesa e ad evitare che condotte violente, anche non episodiche, degenerino in fatti più gravi. Non richiede la piena prova dei reati di cui agli artt. 581 e 582 cod. pen., né la convivenza o un rapporto di assistenza reciproca, essendo sufficiente una relazione affettiva, attuale o passata. Il potere del Questore è autonomo rispetto all’iniziativa della persona offesa e non è limitato alla fase anteriore al procedimento penale. L’adozione del provvedimento dopo la sentenza penale non integra violazione del ne bis in idem, operando la misura preventiva su un piano distinto da quello punitivo. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta irragionevolezza, sproporzione o insussistenza dei presupposti di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, ex compagno della controinteressata, è stato destinatario di un ammonimento del Questore della Provincia di Torino, emesso ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 a seguito di denuncia per condotte violente, aggressive e controllanti.
L’uomo era stato sottoposto a procedimento penale per atti persecutori, violenza sessuale aggravata e lesioni, con misura cautelare del divieto di avvicinamento, poi sostituita dall’obbligo di dimora. La sentenza di primo grado lo ha assolto dai reati di cui agli artt. 612-bis e 609-ter cod. pen. e lo ha condannato per lesioni personali. Il provvedimento questorile, impugnato con ricorso notificato il 6 febbraio 2025, è stato contestato per essere intervenuto dopo la sentenza penale, per l’assenza del presupposto della violenza domestica e per violazione del ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo l’art. 8 del d.l. n. 11/2009, che subordina l’ammonimento alla richiesta della persona offesa e riguarda i soli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen., dall’art. 3 del d.l. n. 93/2013. Quest’ultimo amplia il catalogo dei reati e attribuisce al Questore un potere di iniziativa autonoma, anche in assenza di querela, nell’ambito della violenza domestica.
La norma definisce la violenza domestica come uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica tra persone legate da vincolo di matrimonio o da relazione affettiva, presente o passata, indipendentemente dalla condivisione della residenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 3204 del 2026; TAR Trentino-Alto Adige n. 9 del 2023; TAR Emilia-Romagna n. 3 del 2016), il Tribunale ribadisce che la misura non sanziona ma previene e che non occorre la prova piena dei reati, bastando elementi probatori attendibili.
Su questa base il Collegio respinge la tesi secondo cui l’atto non avrebbe potuto essere adottato dopo il deposito della sentenza penale: la disposizione non limita l’intervento ad una fase anteriore al procedimento. Parimenti erronea è la pretesa di circoscrivere il potere questorile ai soli fatti sussumibili negli atti persecutori, posto che l’ambito operativo è stato esteso dal legislatore.
Quanto al ne bis in idem, la censura è giudicata infondata: la condanna per lesioni personali conferma la valutazione dell’amministrazione, poiché sia il provvedimento sia la sentenza evidenziano un’aggressione con testate, pugni e condotte di costrizione. Da tali fatti il Tribunale trae la verosimiglianza di ulteriori e più gravi atti futuri, a fronte di un sindacato limitato alla manifesta irragionevolezza.
Cadono infine le censure sul difetto del presupposto della convivenza e sull’attualità del giudizio di pericolosità, essendo la relazione affettiva sufficiente e non richiesta la piena prova dei reati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 581 c.p. – Percosse
- Art. 582 c.p. – Lesione personale
- Art. 609-ter c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti