Offerta tecnica ambigua e favor partecipationis nel soccorso istruttorio (C.G.A.R.S. n. 78 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’offerta tecnica che presenti profili di ambiguità consente alla commissione di gara di attivare il soccorso istruttorio, senza che ciò integri violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Una volta acquisiti i chiarimenti, l’ambiguità va risolta preferendo, tra le interpretazioni possibili, quella che rende l’offerta conforme alla lex specialis e conserva in gara l’operatore economico, in applicazione del favor partecipationis. Il giudizio di conformità si fonda sulla prevalenza, quantitativa e qualitativa, degli elementi indicativi della rispondenza al capitolato rispetto a quelli di segno contrario. La mancata indicazione separata di singole voci di costo non inficia l’offerta economica quando il disciplinare di gara attribuisca rilievo alla sola percentuale di ribasso complessiva. L’accoglimento dell’appello avverso la sentenza che aveva annullato l’aggiudicazione comporta la dichiarazione di inefficacia del contratto nelle more stipulato.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani indice una procedura aperta, articolata in quaranta lotti funzionali, per la fornitura di sistemi diagnostici completi e la realizzazione del nuovo laboratorio di analisi. Il lotto n. 40 riguarda la fornitura quinquennale di sistemi di emovigilanza, con importo a base d’asta di settecentomila euro oltre IVA. Presentano offerta due operatori economici. All’esito delle operazioni la società appellante risulta prima in graduatoria e l’aggiudicazione le viene comunicata il 2 novembre 2023.
La seconda classificata impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Sicilia, deducendo quattro motivi: difformità dell’offerta tecnica rispetto al capitolato in materia di braccialetti ed etichette prestampati con codice univoco; difetto di motivazione; carenza nell’indicazione dei prezzi unitari dei consumabili; sviamento di potere. Il TAR accoglie il ricorso con sentenza breve, qualificando la soluzione offerta come aliud pro alio e condannando l’amministrazione alle spese. L’aggiudicataria propone appello; nelle more l’azienda sanitaria stipula il contratto con la controinteressata e il C.G.A.R.S. rigetta l’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della conformità dell’offerta tecnica. Il capitolato richiedeva la fornitura di quindicimila braccialetti e quindicimila etichette prestampati con codice univoco, oltre a centotrenta dispositivi palmari e a un software di tracciabilità. L’offerta descriveva una soluzione basata su fogli A4 Laserband da utilizzare con stampante laser, indicando la fornitura di quindicimila fogli e, «di conseguenza», di quindicimila braccialetti e quindicimila etichette prestampate.
La Corte riconosce che il riferimento alla stampa dei braccialetti e delle etichette presentava profili di ambiguità, tali da giustificare la richiesta di chiarimenti della commissione. La nota del 25 maggio 2023 aveva precisato che il verbo «offre» indicava una fornitura a carico e onere della proponente, senza aggravio per la stazione appaltante, e che «prestampati» significava prestampati con codice univoco. Il Collegio ritiene il chiarimento esaustivo e la decisione della commissione giustificata.
Il percorso argomentativo si fonda su un criterio di prevalenza: gli elementi dell’offerta che depongono per la conformità al capitolato sono, sul piano quantitativo e qualitativo, più pregnanti di quelli di segno opposto. A sostegno richiama il favor partecipationis, ora previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 36/2023, che impone di preferire l’interpretazione propedeutica al mantenimento in gara dell’operatore. Il procedimento di stampigliatura descritto è quindi letto come indicazione dell’attendibilità delle operazioni preparatorie, non come attività demandata all’amministrazione.
Quanto all’offerta economica, il disciplinare prevedeva l’indicazione separata dei costi di reagenti e consumabili, ma attribuiva il punteggio esclusivamente alla percentuale di ribasso complessiva sull’importo quinquennale. L’omessa indicazione specifica dei costi di braccialetti ed etichette non genera incertezza sull’oggetto, anche perché tali voci sono riconducibili alle categorie dell’hardware e dei materiali di consumo. Il motivo è dichiarato infondato.
L’appello è accolto e la sentenza riformata, con conferma dell’aggiudicazione. Il contratto stipulato in ottemperanza alla sentenza impugnata è dichiarato inefficace, con obbligo per l’amministrazione di stipulare un nuovo contratto con l’aggiudicataria per l’intera durata quinquennale. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della non chiarezza dell’offerta tecnica.
Nota della Redazione
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