Carta docente: ottemperanza all’ordine del giudice e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 74 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica del docente e condanna l’Amministrazione a metterla a disposizione costituisce titolo idoneo all’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., una volta passata in giudicato. La condanna non è generica, perché l’importo è determinabile mediante una mera operazione aritmetica, e le difficoltà finanziarie dell’Amministrazione non ostano all’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta, che agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia chiedendo l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, Sez. Lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, riferendo di aver pagato le spese di lite al difensore antistatario ma di non aver dato attuazione al dictum verso la docente. Ha poi depositato una relazione sostenendo che la sentenza andrebbe qualificata come condanna generica a un facere, implicante verifiche amministrativo-contabili ostative alla conoscenza preventiva della somma effettivamente accreditabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la qualificazione ministeriale. La sentenza ottemperanda contiene una condanna nient’affatto generica al pagamento di 500,00 euro per ogni anno scolastico dedotto: l’importo complessivo è agevolmente determinabile con una mera operazione aritmetica. Le problematiche finanziarie dell’Amministrazione, peraltro solo affermate, non ostano all’esecuzione, che può avvenire mediante speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, legge n. 669/1996.
Quanto ai presupposti, la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attesta la certificazione della cancelleria del 23.9.2024: è dunque integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 28.12.2023, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Collegio ricorda che, dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale, notificata al Ministero il 28.12.2023, mentre il ricorso è stato notificato il 23.9.2024.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. Il fatto che l’esecuzione sia tuttora in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato. Il Ministero è condannato a dare esecuzione nel termine di centoventi giorni, mediante il riconoscimento del beneficio. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega: egli agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, e può adottare anche l’ordine di includere il nominativo della ricorrente tra i soggetti che possono registrarsi e conseguire il bonus. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 600,00 euro, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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