Criteri di valutazione delle offerte tecniche generici e griglia valutativa viziata (Cons. Stato n. 4669 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la lex specialis che, nel prevedere un criterio di valutazione delle proposte migliorative, individui solo un punteggio massimo senza definire in modo puntuale i parametri e i sotto-criteri di attribuzione, lasciando margini di valutazione privi di consistenza. I coefficienti e i criteri di calcolo richiamati a valle non possono supplire alla vaghezza del dato testuale a monte, perché si limitano a disciplinare la trasformazione dei punteggi e non la definizione degli elementi oggetto di apprezzamento. Il giudice di primo grado può escludere l’automatismo del criterio, ma non può ricostruire una griglia valutativa non ricavabile dal testo della legge di gara. Ne deriva l’illegittimità della valutazione delle offerte tecniche e l’annullamento degli atti di aggiudicazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’esito della gara indetta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, comprensivo di fornitura dei pasti, trasporto e distribuzione. All’esito della procedura, risultava aggiudicataria una cooperativa; la società seconda classificata impugnava davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione, contestando il punteggio assegnato alla propria offerta tecnica.

La ricorrente aveva proposto nove offerte migliorative, alle quali erano stati attribuiti 4,5 punti, mentre rivendicava l’attribuzione del punteggio massimo previsto dal criterio III del disciplinare. Alla controinteressata, con diciannove migliorie, era stato invece riconosciuto il punteggio pieno. Il TAR respingeva il ricorso in forma semplificata, sia rispetto alle censure interpretative sia rispetto a quelle di genericità del criterio proposte in via subordinata. La società proponeva quindi appello, resistendo la cooperativa e il Comune.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’esito del giudice di primo grado nella parte in cui esclude l’automatismo del criterio III. Il raffronto con la diversa formulazione dei sub-parametri dei criteri I e II convince del carattere non tabellare della disposizione e, dunque, del rigetto delle censure interpretative che pretendevano l’attribuzione automatica del punteggio massimo in presenza di sei o più migliorie.

La ricostruzione del TAR non regge invece quanto al superamento delle censure di genericità della griglia valutativa. La Corte rileva che l’operazione del primo giudice si scontra con l’obiettiva scarsità del dato testuale e con l’esigenza di recuperare una razionalità di disciplina non presente nella legge di gara. Il tentativo di ricostruire la griglia mediante i coefficienti indicati nel disciplinare finisce per attribuire al testo un contenuto che esso non ha.

I coefficienti richiamati, pur dichiaratamente preordinati a rendere uniforme l’attribuzione dei punteggi mediante il confronto tra progetti, restano vaghi e privi di consistenza in assenza di una specificazione a monte dei parametri e dei sotto-criteri. L’elenco delle proposte migliorative si risolve in un mero richiamo alle finalità perseguite e in un’elencazione aperta, che non fissa criteri sostanziali di valutazione. Il disciplinare chiarisce solo il carattere discrezionale del punteggio da 0 a 1 assegnabile da ciascun commissario e i passaggi successivi di calcolo della media, senza definire alcun parametro sostanziale.

Il secondo motivo di appello è quindi fondato. L’accoglimento comporta la riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento degli atti impugnati, con conseguente inefficacia del contratto eventualmente stipulato. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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