Revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/2006: giurisdizione esclusiva anche sul quantum (Cons. Stato n. 4663 del 28.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. si radica per il solo dato oggettivo della sussumibilità del caso concreto nella materia indicata dal legislatore. Una volta accertato che la fattispecie rientra in quella materia, il giudice non deve verificare in concreto la natura autoritativa o paritetica dei poteri esercitati dall’amministrazione. La devoluzione copre tanto l’an quanto il quantum del compenso revisionale, in ossequio ai principi di concentrazione delle tutele, effettività della tutela giudiziaria e ragionevole durata del processo.
Il Fatto
La società appellante aveva stipulato con Consip una convenzione per i servizi di pulizia e mantenimento del decoro degli immobili destinati agli istituti scolastici. L’art. 10, comma 5, della Convenzione prevedeva la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, sulla base di un’istruttoria condotta sui dati di cui all’art. 7 del medesimo decreto o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT FOI; l’art. 9.4 del Capitolato tecnico disciplinava le tempistiche e la misura dell’aggiornamento annuo.
La società ricorse al TAR Toscana per l’accertamento del diritto al compenso revisionale per tutte le prestazioni eseguite. Il Tribunale amministrativo, nel contraddittorio con il Ministero dell’istruzione e l’istituto scolastico, dichiarò il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, ravvisando una mera pretesa di adempimento contrattuale fondata su una clausola che individuava criteri certi e obiettivi. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 103 Cost., che configura la giurisdizione esclusiva come giurisdizione “per particolari materie”, individuate dalla legge in modo puntuale e non per blocchi. Da ciò deriva che il criterio dirimente è il dato oggettivo della sussumibilità del singolo caso nella materia devoluta: ove tale verifica dia esito positivo, la giurisdizione esclusiva va affermata, senza che il giudice debba indagare la natura delle situazioni soggettive azionate.
La Corte dichiara di non condividere la lettura estensiva dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 accolta dalla sentenza appellata. Un’interpretazione che subordini la giurisdizione amministrativa alla permanenza di un potere autoritativo introdurrebbe un vincolo ulteriore rispetto a quello delle “particolari materie”, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con il principio di concentrazione delle tutele affermato dalle Sezioni Unite a partire dalla sentenza n. 4636/2007. L’inestricabile intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi rende ontologicamente opinabile ogni verifica preventiva sulla situazione giuridica azionata.
Quanto alla Corte costituzionale n. 204/2004, il Collegio ne circoscrive la portata: i principi ivi espressi sono rivolti in prima battuta al legislatore ordinario e, solo indirettamente, al giudice, ai fini della delibazione di incostituzionalità della norma che individua la materia. La materia dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. supera il vaglio: è specifica, perché richiama un istituto revisionale determinato, ed è percorsa da un residuo margine di poteri d’imperio, atteso che la revisione implica un procedimento istruttorio in cui la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo.
Nel caso concreto la clausola convenzionale è sostanzialmente ricognitiva del modello legale: la revisione contestata è quindi interamente regolata dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e ricade nella materia di giurisdizione esclusiva. Il Collegio prende atto dell’indirizzo delle Sezioni Unite n. 21990/2020, n. 35952/2021 e n. 3935/2022, ma lo distingue: quelle pronunce hanno sottratto alla giurisdizione amministrativa i soli meccanismi negoziali autonomi e auto-applicativi, svincolati dal paradigma legale. Richiama inoltre Sezioni Unite n. 2160/2019, che ha riconosciuto la portata ampia della giurisdizione esclusiva, comprensiva del quantum.
L’appello è accolto: dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, la sentenza è annullata ex art. 105 cod. proc. amm. con rinvio al TAR Toscana, dinanzi al quale il giudizio va riassunto entro novanta giorni. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.