Revoca del nulla osta e cessazione della materia del contendere per sopravvenuta (TAR Abruzzo n. 289 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso e del visto per lavoro subordinato, disposta per fatti sopravvenuti non imputabili al lavoratore, è illegittima quando il lavoratore sia entrato regolarmente in Italia e non abbia potuto stipulare il contratto di soggiorno per causa a lui non riconducibile. Intervenuto l’annullamento in via amministrativa del provvedimento impugnato e la convocazione del ricorrente per la conclusione del procedimento, la pretesa sostanziale risulta pienamente soddisfatta. Ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse e postula l’accertamento del pieno soddisfacimento del bene della vita. In mancanza di accordo tra le parti, il giudice procede all’accertamento virtuale della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese.

Il Fatto

Nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2021, una società presentava istanza di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per alcuni cittadini marocchini, tra cui il ricorrente. Ottenuto il nulla osta e il visto di ingresso, il lavoratore entrava regolarmente in Italia. La società datrice di lavoro, tuttavia, versava in liquidazione giudiziale e si rendeva irreperibile, rendendo impossibile la stipula del contratto di soggiorno.

Il legale del lavoratore chiedeva alla Prefettura il rilascio del permesso per attesa occupazione, invocando le circolari ministeriali che prevedono tale esito in caso di impossibilità imputabile al datore. La Prefettura comunicava quindi la chiusura telematica dell’istanza, con revoca del nulla osta e del visto. Il lavoratore impugnava il provvedimento davanti al TAR, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare. Dopo l’ordinanza, l’amministrazione annullava la revoca e convocava il ricorrente allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata completamente soddisfatta nelle more del giudizio. La stessa parte ricorrente ha dato atto che, in seguito all’ordinanza cautelare, la P.A. ha annullato la revoca del nulla osta e ha convocato il lavoratore per la conclusione del procedimento dinanzi allo Sportello Unico. Su questa base la parte ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sulla cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia può essere adottata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’istituto si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si verifica quando l’eventuale accoglimento non produrrebbe più alcuna utilità, facendo venir meno la condizione dell’azione.

La cessazione, inoltre, è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo tra le parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.

Quanto al merito della pretesa originaria, la Corte valorizza la circostanza che il ricorrente è entrato con valido visto e, poi, per causa a lui non riconducibile, non ha potuto stipulare il relativo contratto. Su questa base il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Dispone quindi l’integrale compensazione delle spese, in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione e della richiesta della parte. Conferma infine l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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