L’equo compenso per i fonogrammi non è obbligazione periodica e si prescrive in dieci anni (Cass. civ. Sez. 1 n. 5385 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione di pagamento dell’equo compenso previsto dall’art. 73 legge aut. non è riconducibile alle obbligazioni periodiche o di durata di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., caratterizzate dalla pluralità e periodicità delle prestazioni aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo. Il diritto al compenso deriva dalla singola diffusione del fonogramma protetto, sicché la pluralità e la periodicità delle prestazioni sono soltanto eventuali e configurano distinti e autonomi fatti costitutivi. Ne consegue l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale e l’irrilevanza della circostanza che le convenzioni stipulate dall’ente di gestione con soggetti terzi strutturino il credito con cadenza annuale.
Il Fatto
Alcune aziende agricole e i relativi titolari, gestori di strutture ricettive, erano stati condannati dal Tribunale al pagamento in favore della società di gestione collettiva del compenso per la diffusione di fonogrammi mediante il circuito radiotelevisivo, nei limiti dell’importo non prescritto. La Corte di appello aveva confermato la decisione, qualificando l’obbligazione come di durata e applicando il termine prescrizionale quinquennale.
Avverso tale sentenza gli esercenti proponevano ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre la società di gestione proponeva ricorso incidentale, censurando proprio la qualificazione dell’obbligazione come periodica e l’applicazione della prescrizione quinquennale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso principale. In relazione alla legittimazione attiva della società di gestione, ha escluso il vizio di motivazione apparente, essendo la pronuncia rispettosa del cd. minimo costituzionale, e ha dichiarato inammissibile la censura che si risolveva in una mera contestazione dell’interpretazione della clausola statutaria, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici.
Sulla sussistenza del diritto al compenso per la diffusione dei fonogrammi nelle camere delle strutture ricettive, la Corte ha richiamato la nozione ampia di comunicazione al pubblico elaborata dalla giurisprudenza unionale, precisando che la clientela di un albergo o di un agriturismo costituisce un pubblico nuovo. Ha inoltre escluso la pertinenza dei precedenti citati dai ricorrenti, riguardanti fattispecie diverse.
Quanto alla determinazione del compenso, la Corte ha chiarito che la conclusione degli accordi tra le associazioni di categoria non ha carattere costitutivo del diritto e che, in mancanza, spetta al giudice determinarne l’ammontare in via equitativa. Ha infine ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità, non essendo il compenso riconducibile alle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost.
Accogliendo invece il ricorso incidentale, la Corte ha cassato la sentenza, affermando che l’obbligazione avente a oggetto il pagamento dell’equo compenso ex art. 73 legge aut. non è obbligazione periodica: il diritto deriva dalla diffusione del fonogramma e la periodicità delle prestazioni è meramente eventuale. La strutturazione annuale del credito prevista dalle convenzioni stipulate con soggetti terzi è irrilevante, facendo riferimento ad accordi negoziali non applicabili ai rapporti in oggetto. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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