Omessa dichiarazione delle condanne penali e legittima esclusione dall’asta pubblica (Cons. Stato n. 8221 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di alienazione di immobili comunali mediante asta pubblica, la clausola della lex specialis che impone al concorrente di dichiarare l’inesistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato è legittima e funzionale alla doverosa valutazione dei requisiti soggettivi di partecipazione. L’omissione dichiarativa non consente all’amministrazione l’esercizio di tale attività valutativa e giustifica il provvedimento escludente, il cui fondamento risiede non solo nell’inottemperanza formale alla norma di gara, ma nell’effetto sostanziale di impedire il giudizio di integrità e affidabilità del concorrente. Non sussiste contraddizione con il principio secondo cui la falsa o omessa dichiarazione rileva solo se idonea a sviare l’amministrazione, poiché nel caso concreto l’informazione omessa ha inciso proprio su tale valutazione. Il provvedimento di esclusione, adottato in violazione di una norma della lex specialis, ha natura vincolata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
Il Fatto
Un concorrente impugna davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il Comune lo ha escluso da un’asta pubblica indetta per la vendita di immobili di proprietà comunale. L’esclusione si fonda sull’omessa dichiarazione, richiesta dal disciplinare, dell’inesistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato. Il ricorrente chiede anche la declaratoria di nullità della lex specialis e il riconoscimento del diritto alla cessione del cespite.
Il primo giudice respinge il ricorso. Il concorrente propone appello, sostenendo che dalla mera omissione non possa discendere l’esclusione automatica e che l’obbligo dichiarativo non possa estendersi a condanne risalenti e relative a fatti estranei all’attività professionale. La causa giunge in decisione davanti al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla clausola del disciplinare che impone al concorrente persona fisica di attestare, con autodichiarazione, l’accettazione delle prescrizioni di gara e l’inesistenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato o di procedimenti penali in corso. Tale previsione non presenta profili di illegittimità, poiché rimette alla valutazione dell’amministrazione la rilevanza di quanto dichiarato, nel quadro delle disposizioni vigenti.
L’obbligo dichiarativo si configura come necessario per una compiuta e doverosa valutazione dei requisiti soggettivi del partecipante. L’omissione impedisce tale essenziale attività valutativa e determina l’esclusione, il cui fondamento non si esaurisce nel dato formale dell’inottemperanza alla norma di gara, ma risiede nell’effetto sostanziale di non consentire il processo valutativo.
La Corte respinge il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 16/2020. Secondo l’appellante, l’esclusione richiederebbe che la falsa o omessa dichiarazione sia idonea a sviare l’amministrazione. Il Collegio ritiene che nel caso concreto l’informazione omessa abbia prodotto esattamente tale effetto, incidendo sui provvedimenti concernenti la procedura di gara. La dichiarazione mendace costituisce pertanto causa autonoma e legittima di esclusione.
La valutazione della gravità delle condanne non può essere rimessa al concorrente, in presenza di un obbligo dichiarativo. Il giudice di prime cure ha correttamente escluso la necessità del soccorso istruttorio, poiché il provvedimento, adottato in espressa violazione di una norma della lex specialis, ha natura vincolata.
Quanto ai comportamenti asseritamente contraddittori assunti dall’ente in altre procedure, il motivo non è dirimente: non è compiutamente circostanziato e non è idoneo a escludere la legittimità del provvedimento una volta emerso il precedente penale non dichiarato. L’appello è respinto e la sentenza di primo grado confermata. Nulla per le spese, non essendo il Comune costituito.
Nota della Redazione
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