Concessione di bene pubblico scaduta: nessun diritto di rinnovo o insistenza (Cons. Stato n. 8220 del 14.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici scaduti, pur previsto espressamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture, si estende al settore delle concessioni di beni pubblici, anche non demaniali, destinati a pubblico servizio. Esso deriva dalla regola di matrice comunitaria secondo cui i beni pubblici contendibili non devono essere sottratti per un tempo eccessivo e senza gara al mercato. La proroga della concessione costituisce pertanto uno strumento del tutto eccezionale, ammesso solo quando, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, sia necessario assicurare precariamente il servizio nelle more della nuova selezione. Il concessionario scaduto non vanta alcun diritto di rinnovo né alcun diritto di insistenza, dovendo l’amministrazione indire una procedura a evidenza pubblica. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti è sufficiente a sorreggere il provvedimento.
Il Fatto
Il Comune aveva affidato in concessione la gestione di un complesso sportivo comunale e dell’annessa struttura, dapprima a un raggruppamento e poi, per cessione di ramo d’azienda, alla società odierna appellante. La convenzione del 2008, di durata sessennale, prevedeva all’art. 3 che, qualora il Comune avesse inteso mantenere una gestione convenzionata dell’impianto, avrebbe dovuto considerare la richiesta del concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.
Alla scadenza del rapporto l’ente aveva disposto alcune proroghe e, nel settembre 2016, aveva intimato il rilascio dei locali costituenti la struttura, addebitando la scadenza della concessione, la morosità per i canoni e l’occupazione sine titulo. La società impugnò il provvedimento con ricorso straordinario, poi trasposto davanti al TAR Puglia per l’opposizione dell’ente, e propose motivi aggiunti avverso la successiva delibera di Giunta. Il TAR respinse ricorso e motivi aggiunti, affermando il divieto di rinnovo e l’assenza di spazi per l’autonomia contrattuale. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento di rilascio e richiama il principio consolidato secondo cui, in presenza di un atto fondato su una pluralità di ragioni autonome, la legittimità di una sola giustificazione è sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre (Cons. Stato n. 4866 del 2020; Cons. Stato n. 2910 del 2017).
Nel merito, la Corte qualifica il rapporto come concessione di beni pubblici, istituto in cui è immanente l’interesse dell’amministrazione al corretto utilizzo del bene e in cui permangono poteri di supremazia nella fase esecutiva (Cons. Stato n. 8100 del 2020). Il divieto di rinnovo dei contratti scaduti si estende anche a tale settore, perché deriva dalla regola comunitaria per cui i beni contendibili non devono essere sottratti al mercato. La proroga resta strumento eccezionale, ammesso solo per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione (Cons. Stato n. 5920 del 2022; Cons. Stato n. 1013 del 2014; Cons. Stato n. 1502 del 2013). Ne deriva che la società non era titolare di alcuna aspettativa al rinnovo, dovendo il Comune esperire una gara a evidenza pubblica.
Le censure sull’inapplicabilità del d.lgs. n. 50 del 2016 sono inconsistenti: la concessione di beni o servizi non esime dall’obbligo di procedura competitiva, quale garanzia di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, in applicazione dei principi dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein), applicabili anche a materie diverse dagli appalti. Non sussiste dunque alcun diritto di insistenza.
Quanto all’art. 3 della convenzione, il diritto di priorità non è applicabile, non avendo il Comune manifestato l’intenzione di mantenere una gestione convenzionata. Le doglianze su difetto di motivazione e di istruttoria sono infondate: le plurime ragioni del provvedimento, la situazione di morosità e l’occupazione senza titolo risultano adeguatamente valutate. Il piano di rateizzazione non è stato adempiuto. Sono infine inammissibili e infondate le censure sui motivi aggiunti, avendo la delibera giuntale natura di atto di indirizzo non immediatamente lesivo.
Nota della Redazione
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