Giudicato esterno e prova documentale ammessa in appello oltre l’art. 104 c.p.a (Cons. Stato n. 339 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di giudicato esterno rientra tra le eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio in grado di appello, e il suo accertamento non incontra i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione di nuovi documenti. Deve pertanto essere sempre ammessa, anche in appello, l’acquisizione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione. La regola risponde all’esigenza inderogabile di evitare la formazione di un contrasto tra giudicati, esponendo altrimenti la pronuncia a revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c. Resta fermo che, in via di principio, non sono ammissibili documenti nuovi depositati in appello dalla parte che li abbia omessi in primo grado nonostante un ordine istruttorio.

Il Fatto

Le Agenzie appellanti impugnavano la sentenza del TAR Veneto che, accogliendo il ricorso originario, aveva annullato un’intimazione di pagamento di oltre diecimila euro relativa all’annualità lattiero-casearia 1995/96. Il primo giudice aveva ritenuto la prescrizione del credito, unico e assorbente profilo di accoglimento.

In appello le Agenzie contestavano l’inammissibilità della censura sulla prescrizione, la violazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. per non avere il TAR considerato l’interruzione e la sospensione della prescrizione per effetto di un giudizio pendente fino al 2014 e della notifica di una cartella del 2018, e l’erronea quantificazione del termine prescrizionale degli interessi. A tal fine chiedevano l’ammissione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 104 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato il tema dell’ammissibilità della prova documentale prodotta per la prima volta in appello, dove in primo grado l’esecuzione dell’ordine istruttorio del TAR era stata solo parziale. Il principio generale, richiamato dalla Sezione, esclude l’ammissibilità dei documenti nuovi depositati dalla parte che li abbia omessi nonostante uno specifico ordine istruttorio.

A tale regola il Consiglio di Stato ha opposto una deroga netta: devono essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato, come già affermato dalla Sez. VI n. 742 del 31 gennaio 2025 e dalle successive n. 907 del 5 febbraio e n. 1297 del 18 febbraio 2025. La ragione è l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati, esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.

Il Collegio ha poi qualificato l’eccezione di giudicato esterno come eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio in appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 17069 del 2014 e Cass., Sez. Un., n. 226 del 2001). Ne consegue che l’accertamento del giudicato non soggiace ai limiti dell’art. 104 c.p.a. in materia di produzione documentale in appello.

Applicando tali principi, la Corte ha accolto l’istanza della difesa erariale limitatamente ai documenti volti a dimostrare l’esistenza di giudicati esterni: le sentenze depositate e i ricorsi che hanno originato i relativi giudizi, utili a identificare parti e oggetto. Nel caso concreto rilevano la notifica della cartella di pagamento del 2018, che esclude la prescrizione anche degli interessi, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4073 del 2014, che ha confermato il credito per le annate 1995/96 e 1996/97.

Non era dunque possibile confermare la prescrizione del credito, perché ciò avrebbe confluito in contrasto con i giudicati richiamati. L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è stato respinto, non avendo parte appellata riproposto i motivi assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione del parzialmente ineseguito ordine istruttorio di prime cure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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