L’onere di confermare l’interesse al ricorso e l’improcedibilità d’ufficio (TAR Sardegna n. 654 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse a una decisione di merito, il giudice amministrativo fissa un’udienza dedicata alla verifica dell’interesse e, rimasto l’invito privo di riscontro, dichiara d’ufficio il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dalla previsione dell’art. 2 c.p.a., che impone a giudice e parti di cooperare per la ragionevole durata del processo, discende un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare la persistenza del proprio interesse ad agire. L’art. 35, comma 1, c.p.a. consente la declaratoria d’ufficio, mentre l’art. 84, comma 4, c.p.a. permette di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. L’omessa risposta reiterata alle sollecitazioni del giudice integra il comportamento processuale univoco valutabile a tal fine.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero della Difesa aveva respinto la sua istanza di cessazione dal servizio permanente a decorrere dal 9 gennaio 2022. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza n. 73 del 18 marzo 2022 e non seguiva alcuna ulteriore attività processuale delle parti.
A fronte del carattere ultra triennale del ricorso e dell’assenza di impulsi, la Segreteria invitava il difensore a depositare una nota sulla persistenza dell’interesse. L’invito restava senza riscontro e il ricorso era iscritto al ruolo aggiunto per la verifica dell’interesse. Anche a tale udienza il difensore non compariva né depositava atti. Seguiva un nuovo avviso con espresso richiamo all’art. 73, comma 3, c.p.a. e l’avvertenza dell’eventuale improcedibilità; nulla veniva depositato nemmeno in vista della seconda udienza di verifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 2 c.p.a. per ricavare un onere di cooperazione a carico della parte ricorrente, chiamata a confermare il proprio interesse quando il giudice abbia fondati elementi per ritenerlo venuto meno. Il dato normativo si completa con l’art. 35, comma 1, c.p.a., che impone la declaratoria d’ufficio dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, e con l’art. 84, comma 4, c.p.a., norma di chiusura che consente di trarre dal comportamento delle parti argomenti di prova della carenza di interesse.
Il Collegio richiama la C.G.A.R.S. n. 435 del 2022, che ha ritenuto legittimo il decreto monocratico dichiarativo dell’improcedibilità adottato all’esito di un procedimento atipico originato da una comunicazione di cortesia rimasta senza risposta. In quella sede si è precisato che il principio di leale collaborazione onerava il ricorrente a rispondere in modo espresso e tempestivo, senza che l’assenza di istruzioni della parte al difensore potesse giustificare il silenzio. Il Tribunale richiama anche il TAR Veneto n. 1010/2024.
Su questa base il Collegio delinea una fattispecie complessa: il fondato dubbio sull’interesse e la fissazione di un’udienza dedicata; la comunicazione dell’avviso con l’indicazione delle conseguenze; la mancata dichiarazione e l’omessa comparizione alla prima udienza; la reiterazione dell’avviso con espresso richiamo all’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’ulteriore silenzio alla seconda udienza.
Il comportamento del ricorrente, che non ha dato riscontro a tre sollecitazioni ritualmente comunicate, integra così gli estremi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con le precedenti TAR Sardegna nn. 550 e 551 del 2024. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito e dell’assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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