Inottemperanza al giudicato sulle spese e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 644 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento del giudicato e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine fissato. La mancata costituzione dell’intimata e l’assenza di contestazione sui fatti dedotti dal ricorrente integrano carenza di prova contraria sull’inerzia. Il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima l’accoglimento della domanda di esecuzione delle somme liquidate. Il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, liquidandone il compenso a carico dell’ente, e dispone che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Sardegna aveva definito un precedente giudizio e liquidato le spese in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. La pretesa riguarda esclusivamente il pagamento di quelle spese, non eseguite dal Comune intimato.

Il Comune non si è costituito, pur essendo stato ritualmente intimato. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 25 settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione intimata non ha contestato l’affermazione del ricorrente circa il mancato pagamento delle spese legali. Tale inerzia processuale consolida il quadro probatorio e consente di ritenere provato l’inadempimento del giudicato.

Il Tribunale sottolinea che sono trascorsi più di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e dalla richiesta di pagamento. Il termine dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 risulta quindi ampiamente decorso, con la conseguenza che il ricorso va accolto.

Da ciò deriva la condanna del Comune a dare esecuzione alla sentenza per la parte di interesse, con pagamento delle somme dovute al difensore entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, oltre accessori fino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio richiama la propria recente pronuncia in vicenda analoga (TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 366/2024) e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, con facoltà di delega a un dirigente regionale.

Al commissario è assegnato l’incarico di provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il Tribunale precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario è liquidato in via preventiva, salvo conguaglio, a carico del Comune qualora l’inerzia renda indispensabile la prestazione. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’ente intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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