Variante SUAP e Titolo Unico: partecipazione procedimentale e interessi dei terzi (TAR Marche n. 757 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella variante urbanistica c.d. puntuale approvata con il procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il terzo confinante non assume la qualità di controinteressato necessario e non è destinatario dell’obbligo di comunicazione individuale dell’avvio del procedimento, essendo sufficiente la pubblicità dell’atto di indizione della conferenza di servizi e della determina che ne approva il verbale. La nozione di concessionario di cui all’art. 14-ter, comma 2-ter, legge n. 241/1990, nella versione ratione temporis, va riferita ai soli concessionari e gestori di servizi pubblici, e non a chi disponga di un bene demaniale interessato dalla variante, il quale può avvalersi della facoltà di osservazioni di cui all’art. 5, comma 1, d.P.R. n. 447/1998. Il meccanismo della conferenza di servizi costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 29, comma 2-ter, legge n. 241/1990 e non tollera discipline regionali che ne impediscano il funzionamento; ove l’amministrazione non esprima il dissenso in conferenza, l’assenso si considera acquisito.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un ristorante adiacente a uno stabilimento balneare insistente su una concessione demaniale e impugna la variante urbanistica approvata dal consiglio comunale, la determina del responsabile dello Sportello Unico che approva il verbale della conferenza di servizi, il permesso di costruire e il successivo Titolo Unico rilasciato alla controinteressata, oltre agli atti presupposti.
Il progetto prevede la demolizione e sostituzione delle strutture esistenti, una diversa disposizione planimetrica, l’ampliamento delle aree di servizio e la realizzazione di un pergolato e di una vasca d’acqua. Con tre atti di motivi aggiunti la ricorrente estende l’impugnazione e formula domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio opera anzitutto una distinzione processuale: le censure relative al procedimento di approvazione della variante vanno tenute separate da quelle riferite al Titolo Unico, poiché la ricorrente ha in più passaggi sovrapposto i due piani. Analoga avvertenza riguarda le doglianze introdotte con atti e memorie non notificati a tutte le amministrazioni, dichiarate inammissibili e in alcuni casi tardive.
Nel merito, la mancata comunicazione individuale non integra violazione dei diritti partecipativi. Trattandosi pur sempre di variante urbanistica, valgono le regole generali sulla partecipazione e alla comunicazione supplisce la pubblicità dell’atto di indizione della conferenza e della determina che ne approva il verbale, ritualmente esperita. La ricorrente non è concessionaria ai sensi dell’art. 14-ter, comma 2-ter, legge n. 241/1990: l’interpretazione sistematica e teleologica della norma, confortata dall’endiadi “concessionari e gestori”, la riferisce ai soli titolari di servizi pubblici, poiché l’opposta lettura differenzierebbe ingiustificatamente i terzi in base a un titolo più debole del diritto di proprietà.
Quanto al parere di conformità regionale, il procedimento disegnato a livello regionale risulta incompatibile con la conferenza di servizi, che costituisce livello essenziale delle prestazioni e non è derogabile in peius. Poiché ciascuna amministrazione deve partecipare con un rappresentante munito del potere di esprimere la volontà dell’ente, il rappresentante regionale non può attendere il parere della Giunta in corso di conferenza: nella specie, non essendo il dissenso stato espresso in quella sede, l’assenso si considera acquisito.
Le censure ambientali sono respinte: il parere regionale esenta l’intervento dalla valutazione di incidenza motivando su tipologia, ubicazione e assenza di effetti pregiudizievoli sulle matrici vulnerabili della zona di protezione speciale, mentre sul versante della V.A.S. rileva l’esenzione prevista dalla deliberazione regionale e la natura edilizia, non urbanistica, della modifica di un manufatto privo di cambio di destinazione d’uso. Il permesso di costruire, poi, confluisce nel Titolo Unico senza perdere identità, e la deliberazione di Giunta si limita a esprimere il parere sui presupposti di avvio, facendo salvi i pareri tecnici.
Superate le questioni di legittimità degli atti presupposti, cadono anche l’invalidità derivata e il motivo sul diniego di annullamento d’ufficio. Sull’autorizzazione paesaggistica, l’area è esente ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 perché classificata zona B alla data del 6 settembre 1985; la contestazione avrebbe richiesto l’impugnazione del P.R.G. Le distanze possono essere derogate in forza dell’approvazione della variante puntuale. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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