Riserva 75% permessi ai residenti va impugnata nel regolamento (TAR Liguria n. 1122 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può disapplicare la norma regolamentare che costituisce la fonte diretta della lesione dedotta, allorché essa non sia stata formalmente impugnata con domanda di annullamento: in tal caso il principio della domanda impone di rivolgere l’azione ex art. 29 cod. proc. amm. anche contro l’atto presupposto, e il suo difetto determina inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La disapplicazione della norma secondaria è ammessa, nel processo amministrativo, solo in presenza di palese contrapposizione e antinomia diretta con il disposto legislativo primario. L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE non contempla i soggetti residenti, ma vieta il rinnovo automatico e i vantaggi al prestatore uscente o a persone legate a costui: la riserva a favore dei residenti nell’area marina protetta non integra pertanto l’antinomia dedotta.

Il Fatto

Un’impresa di noleggio e locazione di unità da diporto, con sede fuori dai comuni ricadenti nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, partecipa alla procedura indetta dall’Ente Parco per l’assegnazione di 130 autorizzazioni per l’anno 2026. Si colloca al 180 posto, in posizione non utile.

Impugna quindi la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e il bando, nella parte in cui riserva prioritariamente fino al 75% dei permessi ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell’area marina protetta. Deducendo quattro motivi, chiede la condanna dell’amministrazione e la disapplicazione della clausola regolamentare ritenuta in contrasto con la direttiva Bolkestein. L’Ente Parco e il Ministero resistono; il Ministero eccepisce il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità per mancata impugnazione del regolamento.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto se, in assenza di impugnazione e di domanda di annullamento, il giudice amministrativo possa procedere alla disapplicazione normativa dell’art. 22, comma 5, del Regolamento dell’Area Marina Protetta, approvato con decreto ministeriale del 24 febbraio 2015. La risposta è negativa, per due concorrenti ragioni.

La prima è processuale. È acquisito il potere del giudice di risolvere le antinomie secondo il principio di gerarchia tra fonti, ma la disapplicazione senza domanda di annullamento postula che il regolamento non sia la fonte della lesione. Quando invece il regolamento è l’atto in tesi illegittimo, sul cui fondamento è stato adottato il provvedimento conforme, il principio della domanda impone di impugnare anche l’atto presupposto. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 8416 del 2024: in difetto, il giudice non può superare i limiti della domanda e annullare atti non impugnati.

Nel caso concreto l’illegittimità contestata consiste proprio e soltanto nella riserva del 75% in favore dei residenti. Tale riserva non è una mera facoltà dell’Ente, ma è direttamente imposta dalla norma regolamentare, che dispone che le autorizzazioni «sono rilasciate prioritariamente» ai residenti. Da qui la necessità di una formale impugnazione e della relativa domanda di annullamento.

La seconda ragione è sostanziale. La disapplicazione è consentita solo in presenza di palese contrapposizione e antinomia diretta con la fonte primaria, secondo il richiamo a TAR Lazio, Sez. III bis, n. 1617 del 2023. Tale contrasto non sussiste: l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE non menziona i residenti e si limita a vietare il rinnovo automatico e i vantaggi al prestatore uscente o a soggetti a lui legati. I residenti nell’area marina protetta sono cosa diversa dai prestatori uscenti, residenti o meno, che avevano ottenuto l’autorizzazione per l’anno precedente.

Il collegio rileva inoltre l’improprio richiamo, da parte della ricorrente, all’ordinanza cautelare n. 154 del 2026: in quel caso era stata espressamente proposta anche la domanda di annullamento della clausola regolamentare. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse, poiché l’illegittimità denunciata è riferibile a una norma regolamentare non impugnata e non disapplicabile. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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