Operazioni inesistenti: onere probatorio e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 17944 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Amministrazione finanziaria recuperi a tassazione costi relativi a operazioni ritenute inesistenti, grava sull’Ufficio l’onere di dimostrare la fittizietà delle operazioni medesime, non potendosi fondare un tale giudizio su mere presunzioni o su un processo verbale di constatazione che escluda la sussistenza di elementi di valutazione sufficienti. Il giudice di merito non è tenuto a condividere acriticamente le risultanze del processo verbale di constatazione, ben potendo pervenire a una diversa valutazione degli elementi di fatto, purché la motivazione della sentenza sia completa e logicamente argomentata, non essendo configurabile il vizio di motivazione apparente quando il giudice abbia ampiamente spiegato le ragioni del proprio convincimento. Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, senza individuare specificamente gli elementi probatori che sarebbero stati trascurati, è generico e, come tale, infondato.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2009, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili in quanto relativi ad operazioni inesistenti e recuperando l’IVA detratta.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società, annullando l’atto impugnato. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, investita sia dell’appello principale dell’Ufficio sia di quello incidentale della contribuente, rigettava entrambi i gravami. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, l’Ufficio deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., assumendo che la C.T.R. avrebbe dovuto vagliare gli elementi raccolti dai verificatori e contenuti nel processo verbale di constatazione, richiamati nell’avviso, al fine di dimostrare l’effettiva inesistenza delle operazioni.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, rilevandone, innanzitutto, il carattere assolutamente generico, non avendo l’Ufficio individuato i specifici elementi che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare per pervenire a un giudizio di inesistenza delle operazioni. Con il motivo, l’Amministrazione si limitava, in sostanza, a contestare la valutazione in fatto compiuta dalla C.T.R., la quale aveva escluso la prova della fittizietà delle operazioni richiamando il contenuto del processo verbale di constatazione che, a sua volta, aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione atti a determinare compiutamente l’entità delle prestazioni effettivamente rese, così escludendo la prova della fittizietà dei costi.

Con il secondo motivo, l’Ufficio eccepiva la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la C.T.R. avrebbe aderito acriticamente alla motivazione della C.T.P. senza valutare le argomentazioni dell’appello.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che la sentenza impugnata è più che adeguatamente motivata, avendo la C.T.R. ampiamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non provata la fittizietà delle operazioni.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria di non luogo a provvedere sulle spese, essendo la società rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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