Impugnazione del diniego tacito di sanatoria e natura vincolata dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 1961 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora il privato proponga istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e su di essa si formi il diniego tacito, l’ordine di demolizione riprende efficacia e il ricorrente ha l’onere di impugnare, oltre all’ordine, anche il diniego formatosi. Non è ammissibile l’appello che non censuri il capo della sentenza di primo grado dichiarativo dell’improcedibilità del ricorso fondata sulla mancata impugnazione del diniego tacito. Una volta accertati i presupposti della sanzione demolitoria, l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non comporta comparazione degli interessi pubblico e privato e non necessita di motivazione particolareggiata. Le garanzie partecipative ex art. 7 della legge n. 241/1990, ove pure applicabili, non determinano invalidità se il privato non indica il contributo procedimentale che avrebbe potuto apportare.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate in un fabbricato sito in zona agricola gravata da vincolo paesaggistico. L’ordinanza riguardava più unità abitative di proprietà di componenti dello stesso nucleo familiare; l’unità dell’appellante consiste in un sottotetto, nel quale l’amministrazione ha contestato la demolizione e ricostruzione con sopraelevazione, la creazione di aperture e terrazzi, un aumento volumetrico con nuovo volume abitabile, il cambio di destinazione d’uso ad abitazione e il frazionamento del manufatto.

Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha dichiarato improcedibile il ricorso, perché nelle more era stata presentata istanza di sanatoria e sul relativo diniego tacito non era stata proposta impugnazione; nel merito ha comunque respinto le censure. L’appellante ha contestato l’iter logico-giuridico della sentenza, sostenendo la natura minore delle opere e deducendo l’illegittimità dell’ordine per difetto di motivazione, sproporzione e violazione delle garanzie partecipative. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto lo stralcio delle note di udienza e della documentazione depositate dall’appellante il 23 febbraio 2026, in quanto tardive rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a. e prive di adeguata giustificazione, richiamando il proprio orientamento (C.d.S., Sez. VII, n. 1688 del 2025). Irrilevante è la circostanza che nella stessa data sia stata presentata l’istanza ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di scelta volontaria dell’interessata, che avrebbe potuto agire in epoca compatibile con i termini processuali.

Nel merito delle eccezioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata quella di inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione del capo di improcedibilità. Poiché il diniego tacito sull’istanza ex art. 36 non è stato impugnato, l’ordine di demolizione ha ripreso efficacia e la parte aveva l’onere di censurare anche quel diniego.

La Corte ha comunque esaminato il merito, dichiarandolo infondato. Le opere sanzionate sono di indubbia consistenza e richiedevano il previo permesso di costruire: lo dimostrano l’aumento volumetrico con nuovo volume abitabile, i terrazzi sull’intera facciata e il porticato, il cui impatto paesaggistico è evidente. L’appellante ha implicitamente ammesso l’insussistenza dei presupposti della SCIA, avendo presentato istanza ex art. 36 e non ex art. 37 del citato d.P.R., cioè accertamento di conformità e non SCIA in sanatoria.

Le opere non sono abusi formali né hanno carattere pertinenziale, come confermano l’aumento volumetrico e il cambio d’uso del sottotetto. Una volta accertati i presupposti della demolizione, l’ordine costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede comparazione degli interessi né motivazione specifica (richiamata C.d.S., Sez. VII, n. 936 del 2026). Quanto alle garanzie partecipative, anche a voler applicare l’art. 7 della legge n. 241/1990, l’appellante non ha indicato quale contributo avrebbe potuto fornire in sede procedimentale (C.d.S., Sez. VII, n. 10154 del 2025). L’appello è stato quindi dichiarato inammissibile e comunque infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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