Revoca del nulla osta per carenza documentale non riconducibile al sopravvenuto accertamento (TAR Liguria n. 376 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, la revoca del nulla osta prevista dall’art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi non verificabili al momento della presentazione dell’istanza. La carenza documentale relativa alla previa verifica presso il centro per l’impiego, richiesta dal comma 2 del medesimo articolo, non integra un elemento ostativo sopravvenuto e non legittima la revoca. Il tenore dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, che parla di informazioni da acquisire con riscontri esterni, conferma l’esclusione delle manchevolezze evidenziabili ictu oculi. Ove la documentazione sia incompleta, lo Sportello Unico deve attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999.

Il Fatto

Il datore di lavoro presentava istanza di nulla osta al lavoro subordinato in favore del figlio, da impiegare nella propria impresa. La Prefettura rilasciava il nulla osta e il lavoratore faceva ingresso in Italia. In seguito, l’Amministrazione contestava l’invio tardivo della richiesta al centro per l’impiego, prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, avvenuto solo nel gennaio 2024, dopo la presentazione dell’istanza.

Il ricorrente replicava con memoria difensiva, rappresentando di aver già proceduto all’adempimento. L’Amministrazione notificava comunque il provvedimento di revoca. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Liguria, deducendo la violazione dell’art. 22 del testo unico e l’eccesso di potere, per essere la revoca intervenuta fuori dai casi previsti dalla legge. Il Tribunale sospendeva in via cautelare l’efficacia del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e individua la questione centrale: stabilire se la carenza documentale consistente nella mancata verifica presso il centro per l’impiego possa giustificare la revoca del nulla osta. Il comma 5 dell’art. 22 subordina il rilascio del nulla osta al rispetto delle prescrizioni del comma 2 e collega la revoca al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, anche a seguito dei controlli dell’art. 24-bis, comma 4.

Secondo il Tribunale, questa disposizione richiama i controlli dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia delle Entrate sulla congruità delle richieste. L’espressione sopravvenuto accertamento implica l’insussistenza di un requisito sottoposto a verifica successiva all’emissione del nulla osta. Non è tale una carenza documentale agevolmente evincibile già al momento della presentazione dell’istanza.

A conforto, il Collegio richiama il tenore dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022. La norma prevede il rilascio del nulla osta anche quando non siano state acquisite informazioni sugli elementi ostativi e impone la revoca solo al loro sopravvenuto accertamento. Il riferimento alle informazioni acquisite indica elementi che richiedono riscontri esterni, non verificabili ictu oculi dall’esame dell’istanza. Ne deriva la fondatezza della censura sull’inapplicabilità della revoca alla fattispecie contestata.

Ad abundantiam, il Tribunale rileva che la carenza era stata successivamente sanata con la produzione della documentazione attestante la richiesta, senza contestazione nel provvedimento di revoca. L’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 30-bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999, che impone l’invito all’integrazione in caso di incompletezza documentale, espressione del soccorso istruttorio procedimentale riconosciuto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, con riguardo agli elementi sopravvenuti fino all’adozione del provvedimento di rigetto o di revoca (ex multis Cons. Stato, Sez. III, n. 5945 del 2022).

Il nuovo preavviso di rigetto emesso dalla Prefettura, fondato su ragioni differenti, non assume rilievo, avendo avviato una nuova scansione procedimentale dagli esiti ignoti. Il ricorso è pertanto accolto con annullamento del provvedimento impugnato; le spese sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *