Onere motivazionale sull’ammissione e anomalia dell’offerta nelle gare pubbliche (Cons. Stato n. 2334 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni per cui, non ravvisando un grave illecito professionale, abbia ammesso un concorrente la cui pregressa vicenda professionale sia stata dichiarata in gara: la motivazione può essere implicita o per facta concludentia, mentre l’onere motivazionale rafforzato riguarda il provvedimento di esclusione. L’eccezione opera solo quando la vicenda pregressa presenti una pregnanza tale che, ictu oculi, la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni dell’apprezzamento di affidabilità. Il giudizio di anomalia dell’offerta è manifestamente irragionevole e difettoso quando la scopertura dei costi rispetto all’importo offerto venga colmata facendo ricorso agli oneri di sicurezza, voce separata e non ribassabile. Gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera costituiscono voci distinte, per previsione della lex specialis e dell’art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. n. 36 del 2023.

Il Fatto

Con bando pubblicato il 13 maggio 2024 la stazione appaltante indiceva una procedura aperta ex art. 71 d.lgs. n. 36 del 2023 per accordi quadro quadriennali relativi a lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie. Nel lotto 3 risultava aggiudicatario un Rti; la capogruppo del raggruppamento secondo classificato impugnava l’aggiudicazione deducendo l’omessa valutazione di gravi illeciti professionali e l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

Il TAR Lazio, Sezione Quarta, con sentenza n. 20377/2025 respingeva il ricorso principale, ritenendo non necessaria una motivazione approfondita in assenza di contestazioni endoprocedimentali e osservando che le censure sull’anomalia trascuravano la voce degli oneri di sicurezza non ribassabili. Il ricorso incidentale escludente era dichiarato improcedibile. La capogruppo ha proposto appello, chiedendo anche l’inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, attinenti all’onere motivazionale sull’ammissione. Muove dalla regola consolidata secondo cui la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, non anche le ammissioni prive di contestazione in gara, potendo la motivazione risultare implicita o per facta concludentia. L’eccezione riguarda le vicende che, ictu oculi, appaiano di particolare rilevanza.

Nel caso concreto l’aggiudicataria aveva dichiarato i pregiudizi, descrivendo la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 355 e 356 cod. pen., il procedimento ex art. 589 cod. pen. — pacificamente estraneo all’elenco dell’art. 98, comma 3, lett. g) e h), d.lgs. n. 36 del 2023 — e le misure preventive adottate, con analitica illustrazione del modello ex d.lgs. n. 231 del 2001. Quanto alla risoluzione in danno dichiarata dalla mandante, astrattamente riconducibile all’art. 98, comma 3, lett. c) e all’art. 95, comma 1, lett. e), la pendenza del contenzioso e l’assenza di ripetizione della condotta escludevano la necessità di una motivazione esplicita.

Il richiamo all’art. 6 del disciplinare, che impone il contraddittorio per l’accertamento delle circostanze ex art. 95, è riferito all’ipotesi di ritenuta sussistenza delle ragioni escludenti, non a quella inversa. La sentenza n. 9640 del 2024 sulla cd. teoria del contagio riguardava un illecito professionale di natura dichiarativa, qui assente. I fatti successivi all’aggiudicazione, pacifica del 26 marzo 2025, non rilevano, perché lo scrutinio di legittimità si rapporta alla situazione prospettata al tempo dell’adozione.

Il terzo motivo è invece fondato. La lex specialis distingueva l’importo soggetto a ribasso, gli oneri per la sicurezza non ribassabili e i costi della manodopera. L’offerta, con ribasso del 32,999% sull’importo ribassabile, presentava costi superiori all’importo proposto: la scopertura non può essere colmata con gli oneri di sicurezza, voce separata e destinata a costi predefiniti, il cui impiego a diversa copertura ne comporterebbe un’inammissibile riduzione. Il giudizio di anomalia va pertanto reiterato in termini complessivi, con assorbimento degli ulteriori profili.

L’appello è accolto in parte, con annullamento del provvedimento gravato. Non si dichiara l’inefficacia del contratto né si accoglie la domanda risarcitoria, spettando alla stazione appaltante la nuova verifica. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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