L’adesione all’astensione collettiva non limita la sospensione della prescrizione a sessanta giorni (Cass. pen. Sez. 6 n. 9931 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire. Il rinvio della trattazione del processo disposto dal giudice in tale occasione determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell’udienza successiva, senza che trovi applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.. La declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, pronunciata in sede di legittimità, non comporta la revoca delle statuizioni civili, che restano confermate.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Taranto, assolvendo l’imputato dai reati di truffa aggravata e falsità ideologica per non aver commesso il fatto, ma confermando la condanna per il delitto colposo di cui all’art. 355, terzo comma, cod. pen., per l’inadempimento del contratto di appalto stipulato con una Azienda Sanitaria Locale.
La condanna riguardava la mancata custodia e vigilanza del cantiere, che aveva consentito a ignoti di impossessarsi di materiali già liquidati all’impresa appaltatrice, compromettendo l’ultimazione della struttura sanitaria. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’erronea applicazione degli artt. 47 e 355 cod. pen., la contraddittorietà della motivazione sull’elemento soggettivo e l’omessa declaratoria di prescrizione del reato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto si risolveva in una sollecitazione a un rinnovato esame di merito delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, citando le Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e la successiva giurisprudenza di settore.
Il secondo motivo di ricorso è stato rigettato in quanto infondato. La Corte ha ritenuto non illogica la ricostruzione dei giudici di merito, che avevano ravvisato la grave negligenza dell’imputato nella mancata predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza e guardiania del cantiere. L’art. 355, terzo comma, cod. pen. incrimina, infatti, la condotta di mero inadempimento colposo alle obbligazioni assunte, e l’omessa custodia aveva determinato la compromissione di interessi essenziali della pubblica amministrazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione, ma ha respinto la tesi del difensore secondo cui la sospensione del corso della prescrizione, in caso di adesione all’astensione collettiva dalle udienze, dovesse essere limitata a sessanta giorni. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’adesione del difensore all’astensione collettiva non integra un’ipotesi di legittimo impedimento, sicché il rinvio disposto dal giudice determina la sospensione fino all’udienza successiva senza applicare il limite di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen..
Facendo applicazione di questi principi, la Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione, considerate le numerose sospensioni maturate in primo e secondo grado, era decorso il 27 novembre 2025, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata del 17 giugno 2025. La Sesta Sezione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato, ma ha confermato le statuizioni civili, condannando l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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