Onere probatorio del contribuente nel regime de minimis per rimborsi sisma (Cass. civ. Sez. 5 n. 6703 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rimborso di tributi versati in relazione a danni causati da calamità naturali, l’onere di fornire la prova del possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione spetta al contribuente. Tale onere non è assolto mediante la sola presentazione di un’autocertificazione che attesti il rispetto della soglia “de minimis”, ma richiede la dimostrazione di tutti i presupposti richiesti dalla normativa europea, ivi inclusi il nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l’evento calamitoso e la natura meramente compensativa dell’aiuto, con esclusione di sovracompensazioni derivanti da altre fonti di ristoro. L’autocertificazione, pur ammessa in via eccezionale per il periodo antecedente all’attivazione del registro centrale degli aiuti di Stato, deve essere supportata da idonea documentazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
La ricorrente, erede del coniuge deceduto, chiedeva il rimborso del 90% dell’IRPEF e dell’ILOR versate dal “de cuius” per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione a redditi di lavoro autonomo, per i danni subiti a causa del sisma che aveva colpito la Sicilia. Sull’istanza si formava il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria.
Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado e la riforma in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 9140 del 2019, cassava con rinvio la sentenza della CTR, demandando al giudice di merito la verifica dell’applicabilità del regolamento “de minimis” e della sussistenza delle condizioni di compatibilità dell’aiuto con il mercato interno, come previste dalla decisione della Commissione UE del 14/08/2015, con particolare riferimento al nesso tra i danni subiti e la calamità naturale e all’assenza di sovracompensazioni.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava la sentenza del giudice di rinvio, che aveva confermato il diniego di rimborso, per non aver correttamente valutato l’autocertificazione prodotta, con cui dichiarava che né lei né il coniuge deceduto avevano mai beneficiato di contributi pubblici in regime “de minimis”, e per aver omesso di considerare la documentazione già versata in atti nei gradi precedenti.
La Corte osserva che il giudice di rinvio, adempiendo al mandato assegnato dalla pronuncia rescindente, ha preso in esame l’autocertificazione, ma ha correttamente rilevato l’assenza di alcuna documentazione attestante la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa comunitaria, quali le dichiarazioni dei redditi o la documentazione contabile dell’impresa. La valutazione delle prove è attività riservata esclusivamente al giudice di merito, come ribadito da Cass. n. 20553 del 2021.
Quanto all’onere probatorio, la Corte richiama il principio, espresso da Cass. n. 27053 del 2022, secondo cui l’impresa deve rispettare i principi europei e fornire la prova del possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, sia in generale dimostrando il rispetto della disciplina “de minimis”, sia in particolare provando l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l’aiuto di Stato concesso; nello stesso senso si muovono Cass. nn. 3490 e 864 del 2025 e Cass. n. 7704 del 2020.
La Corte chiarisce che l’ammissibilità dell’autocertificazione, in via eccezionale per il periodo antecedente al 31 maggio 2017, non incide sulla completezza della prova: il contribuente che invoca il beneficio deve dimostrare tutti i requisiti, incluso il nesso di causalità con l’evento calamitoso e la natura solo compensativa del rimborso, con esclusione di sovracompensazioni derivanti da altre fonti di ristoro, anche non pubbliche.
Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha accertato, con giudizio di merito congruamente motivato, che la contribuente non aveva fornito la prova del nesso di derivazione dei danni dall’evento calamitoso e dell’assenza di sovracompensazioni, essendosi limitata a depositare le dichiarazioni dei redditi e i mandati di pagamento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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