Carta docente e inottemperanza del Ministero: termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 499 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione al titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e non risultando alcun pagamento neppure parziale, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un nuovo termine per provvedere. Per il caso di ulteriore inadempimento, la nomina del commissario ad acta può avvenire sin d’ora, con determinazione del compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

La vicenda prende le mosse da una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per il triennio scolastico 2017/18-2019/20. Il titolo, passato in giudicato, veniva notificato a mezzo PEC e il Ministero ne riceveva la notificazione in data 20 maggio 2024.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della Carta Docente per l’importo di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza deduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione dell’ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. a una sentenza di condanna del giudice del lavoro rimasta ineseguita. Il percorso argomentativo muove dalla verifica dei presupposti: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con decorrenza del termine di pagamento.

Sul piano sostanziale, il Tribunale rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

La difesa erariale, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario, da liquidarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti dell’interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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