Onere prova epoca abuso e ripristino verso proprietario incolpevole (TAR Campania n. 552 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abuso edilizio, grava sul privato l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’opera e l’esistenza del titolo abilitativo, dovendosi escludere ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive o a mere asserzioni non verificabili. Una DIA che non dia conto del titolo legittimante la sopraelevazione e non determini l’epoca di edificazione non vale a dimostrare lo stato legittimo dell’immobile né a paralizzare l’ordine di ripristino. Il provvedimento sanzionatorio ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento. L’ingiunzione alla riduzione in pristino è legittimamente adottata anche nei confronti del proprietario attuale non responsabile dell’abuso, in ragione del rapporto materiale e giuridico con il bene, trattandosi di illecito permanente con funzione ripristinatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, madre e figli, proprietari per successione di un’unità immobiliare in Pozzuoli, presentavano una DIA per interventi di manutenzione e ristrutturazione interna, integralmente eseguiti senza sospensioni da parte del Comune. A seguito di un sopralluogo della Polizia municipale, il Dirigente della Direzione Urbanistica notificava un’ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, contestando la realizzazione di un manufatto sul livello superiore dell’appartamento, costituito da due ambienti e vano servizio, con pavimentazione del terrazzo residuo.
Ottenuto l’accesso agli atti, i ricorrenti apprendevano dell’esistenza della nota di segnalazione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e impugnavano l’ingiunzione e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, deducendo l’esistenza di un titolo edilizio, i vizi istruttori e motivazionali, la mancata comunicazione di avvio, l’affidamento, la propria estraneità all’abuso e l’impossibilità materiale del ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo all’asserita esistenza di un titolo nella DIA, il TAR rileva che nella denuncia e nella relazione asseverata non compare alcun riferimento al titolo edilizio dell’immobile né alla sopraelevazione, e che l’epoca di edificazione resta indeterminata. La DIA, priva di contezza sul titolo legittimante, non può fondare lo stato legittimo e non prova che la sopraelevazione risalisse a epoca anteriore al 1942.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1254 del 2022 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1391 del 2018, il Tribunale ribadisce che l’onere della prova sulla data di realizzazione incombe sul privato, unico soggetto nella disponibilità di documenti idonei. Ne segue l’infondatezza anche del motivo sull’asserita carenza istruttoria: trasferire sull’Amministrazione l’onere probatorio è pretestuoso. La prova, aggiunge il Collegio con Cons. Stato n. 2687 del 2023, deve essere rigorosa e fondata su documentazione certa, non su dichiarazioni sostitutive.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il TAR osserva che l’ingiunzione ex art. 31 ha natura vincolata e non richiede l’avviso, non essendo consentita alcuna valutazione di interesse pubblico sulla conservazione del bene (Cons. Stato n. 3036 del 2020). L’esito non sarebbe comunque mutato, poiché gli unici atti esibiti sono una DIA priva di riferimenti al titolo.
Sull’affidamento, il Collegio esclude che il mero decorso del tempo e la mancata repressione tempestiva possano legittimare la conservazione dell’opera abusiva, richiamando Cons. Stato n. 13 del 2015 e la propria precedente TAR Campania n. 4146 del 2017: l’abuso ha carattere permanente e non tollera forme di sanatoria tacita.
Infine, sull’asserita estraneità dei ricorrenti, il TAR chiarisce che l’ordine di ripristino può essere adottato verso il proprietario attuale anche se non responsabile dell’abuso, avendo funzione ripristinatoria e non richiedendo l’accertamento di dolo o colpa, secondo l’insegnamento desumibile da Corte cost. n. 345 del 1991 e da Cons. Stato n. 6983 del 2018. La locazione a terzi non paralizza il potere sanzionatorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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