Onere della prova sull’epoca di edificazione e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 2071 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione circa l’epoca di edificazione di un manufatto, grava sul privato inciso dall’ordine demolitorio l’onere di provare che l’opera risale a data anteriore al 1° settembre 1967, con conseguente esclusione dell’obbligo del previo titolo edilizio. A tale fine sono inidonei le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni di terzi e gli atti di parte non univoci e certi, mentre assumono rilievo i riscontri documentali incrociati, fotografici e cartografici, sviluppati dall’amministrazione. Il carattere vincolato del provvedimento di demolizione determina l’irrilevanza delle valutazioni sulla ricorrenza del pubblico interesse e non richiede una motivazione rafforzata, neppure in presenza di un notevole lasso di tempo tra edificazione e repressione dell’abuso. Il rigetto del ricorso principale travolge, per il rapporto di presupposizione, la statuizione sui motivi aggiunti aventi ad oggetto l’accertamento di inottemperanza.

Il Fatto

Il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione nei confronti della proprietaria di un immobile ritenuto abusivo, prescrivendo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inottemperanza. L’interessata ha impugnato l’ordine e la presupposta relazione tecnica di accertamento edilizio, sostenendo che il fabbricato risalisse a epoca anteriore al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, e che quindi non fosse soggetto all’obbligo di titolo edilizio.

Nel corso del giudizio di primo grado il Comune ha adottato un provvedimento di accertamento di inottemperanza, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo non assolto l’onere probatorio sull’anteriorità dell’edificazione e irrilevante il profilo del pubblico interesse. La proprietaria ha proposto appello, riproponendo le censure sulla valutazione delle prove e sull’obbligo motivazionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto il riparto dell’onere della prova. Il privato che contesti l’abusività deve dimostrare la risalenza del manufatto a epoca anteriore al 1° settembre 1967. Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati sulla valutazione dell’attendibilità degli elementi probatori prodotti a sostegno della data di edificazione.

Quanto al materiale documentale offerto dall’appellante, il Consiglio di Stato ne ribadisce l’inidoneità probatoria. L’atto pubblico di donazione e le due dichiarazioni sostitutive di atto notorio, risalenti al 2012 e al 2019, costituiscono documenti recenti e provenienti da dichiarazioni unilaterali non asseverabili, correttamente qualificati dal TAR come atti di parte. L’insufficienza di simili strumenti è confermata dall’orientamento che esclude il valore dimostrativo di testimonianze, dichiarazioni di terzi e documenti non univoci e certi.

In direzione opposta, il Comune ha sviluppato un’istruttoria approfondita fondata su riscontri documentali incrociati. Le evidenze fotografiche e cartografiche hanno confermato l’inesistenza del manufatto prima del 1967 e collocato la presumibile epoca di edificazione tra il 1974 e il 1989. La documentazione dell’amministrazione assume quindi valore dirimente rispetto alla tesi dell’appellante.

Il secondo motivo è respinto richiamando l’orientamento, più volte riaffermato anche dal Consiglio di Stato, secondo cui la natura vincolata del provvedimento demolitorio rende irrilevanti le valutazioni sulla ricorrenza del pubblico interesse. Non è pertanto necessaria alcuna motivazione ulteriore o rafforzata, neppure in ragione del tempo decorso tra edificazione e adozione dell’atto repressivo. La censura sulla pretesa insufficienza motivazionale non supera il confronto con tale assetto consolidato.

Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva l’evidente rapporto di presupposizione tra i provvedimenti impugnati: il rigetto del ricorso principale comporta il rigetto dei motivi aggiunti aventi ad oggetto l’accertamento di inottemperanza. L’appello è pertanto infondato e la sentenza di primo grado confermata, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, quantificate in euro 4000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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